Roma – 28 novembre 2012 – L’Inps, con il messaggio n.17898, ha fornito le indicazioni per porre in essere gli adempimenti nei confronti dell’istituto, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione dei lavoratori domestici, i quali a seguito dell’inoltro della domanda telematica di emersione sono stati iscritti d’ufficio, vedendosi assegnare al rapporto di lavoro un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e da un numero progressivo.
L’Inps, visto che nella denuncia non sono presenti i dati retributivi, ha inserito come retribuzione oraria o mensile l’importo minimo indicato nel Ccnl di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429,00 – con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore. Inoltre sono stati inviati al datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati per i seguenti trimestri:
• 2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30 giugno – scaduto il 10/07/2012;
• 3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012;
• 4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013.
Prima della consegna del plico postale il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, con la seguente procedura:
Datore di lavoro in possesso del PIN
attraverso il sito www.inps.it o telefonando al Contact Center Multicanale n.803.164 può:
• conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
• variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
• stampare i bollettini Mav già generati;
• modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.
Datore di lavoro senza PIN
attraverso il sito www.inps.it con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.
Le casistiche in relazione alla data di assunzione
Data di inizio del rapporto di lavoro antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale:
• se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il MAV del periodo 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012;
• se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare i MAV 1/2012 e 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05);
• per i trimestri precedenti il 2012 non è invece possibile stampare i Mav, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.
Documenti da presentare allo Sportello Unico
Il datore di lavoro, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire:
• le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto;
• la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale:
• oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn;
• i dati che hanno determinato l’importo: settimane retribuite nel 1°, 2° e 3° mese, ore totali (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre), retribuzione oraria (anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima), importo (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).
Termine della procedura
La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione termina il procedimento di emersione assolvendo anche all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. Di conseguenza l’Inps:
• iscrive definitivamente il rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 e da un progressivo;
• chiude d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
• invia al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.
Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’Inps
Nel caso di rapporti di lavoro domestico già iscritti all’Inps per i lavoratori risultati irregolari per mancato rinnovo del permesso o motivi diversi che, a seguito di dichiarazione di emersione, sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912”, i contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel caso, però, che la contribuzione versata sia relativa a un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico.
È inoltre opportuno comunicare la cessazione del vecchio rapporto con data riferita all’ultimo trimestre versato.
Dott. Massimiliano Matteucci
Consulente del Lavoro