La Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che il rilascio del visto è solo un’azione consequenziale al rilascio del nulla osta e la rappresentanza diplomatica non ha alcun potere discrezionale.Un cittadino straniero aveva ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, in base alla vecchia disciplina sul ricongiungimento, il consolato aveva peròrifiutato il visto. Il cittadino straniero, allora, propone ricorso al tribunale di Firenze che lo accoglie e ordina il rilascio del visto.Il Ministero degli Esteri in un secondo momento propone reclamo. I giudici respingono il reclamoadducendo come motivazione che per prima cosa è lo Sportello Unico dell’Immigrazione che verifica i requisiti per il rilascio del nulla osta e che in un secondo momento il consolato con una natura puramente consequenziale rilascia il visto, e pertanto l’autorità consolare non ha alcuna discrezionalità circa la valutazione della sussistenza dei requisiti. In merito alla legge applicabile giudici hanno stabilito che la normativa applicata al momento del rilascio del visto è quella corretta.