favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello stato: è necessaria la prova circa la sussistenza dell’elemento psicologico
Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 13 luglio u.s., ha stabilito che per configurare il reato di favoreggiamento all’ingresso illegale nel territorio dello stato è necessaria la prova dell’esistenza dell’elemento psicologico. Nel caso di specie, nel corso di un controllo di mezzi e passeggeri provenienti dalla Grecia, presso il porto di Bari, le forze dell’ordine avevano trovato due vetture condotte dagli imputati, in una avevano trovato a bordo tre persone con dei documenti apparentemente rilasciati dalle autorità belghe, mentre nell’altra vi era una persona totalmente sprovvista di documenti per l’ingresso nel territorio nazionale. Da successivi controlli sui documenti posseduti dai passeggeri, attraverso l’ambasciata, è risultato, che i documenti apparentemente rilasciati dalle autorità belghe erano in realtà contraffatti. Dall’analisi dei fatti era emerso che era impossibile stabilire se il conducente dell’auto era consapevole che i documenti erano falsi , e quindii si esclude l’elemento psicologico se la contraffazione non è visibile. Di conseguenza è esclusa la sussistenza del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello stato nei confronti del primo conducente, mentre in relazione al secondo conducente ,che trasportava un cittadino macedone totalmente sprovvisto di documenti validi per l’ingresso nello stato, è configurato il reato. Scarica Sentenza