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Scheda Anagrafica

A decorrere dal 30 gennaio 2003 con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 è stata integralmente abrogata la legge n. 112 del 1935 che disciplinava l’iscrizione alle liste di collocamento ed il rilascio del libretto di lavoro.

Con il citato decreto sono state soppresse (articolo 2), le liste ordinarie e speciali di collocamento ad esclusione delle liste che riguardano

– i lavoratori in mobilità ( lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro );

– le liste di collocamento obbligatorio (riservate a soggetti minorati e/o appartenenti a determinate categorie che la legge definisce "protette" e che sono Invalidi civili con grado di invalidità superiore al 45% ; invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% ; invalidi per servizio dalla prima all’ottava categoria ; invalidi civili di guerra dalla prima all’ottava categoria; Profughi; Sordomuti; Non vedenti; orfani e vedove di vittime del dovere ; orfani e vedove di guerra ed equiparati; orfani e vedove del lavoro ed equiparati; orfani e vedove per servizio ed equiparati );

– le liste di collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Quindi le liste di collocamento in mobilità, le liste di collocamento obbligatorio e le liste di lavoratori dello spettacolo non sono state abrogate.

Con l’abrogazione della legge 112 del 1935 viene ad essere abrogato anche il libretto del lavoro che viene ad essere sostituito dalla " Scheda anagrafica "o " Scheda professionale".

La scheda anagrafica è un documento che può essere rilasciato su richiesta del cittadino dal Centro per l’impiego.

La scheda contiene informazioni relative alle esperienze formative, alle disponibilità del lavoratore, alla certificazione delle competenze. E’ anche previsto il rilascio di una carta elettronica alle persone in cerca di lavoro contenente le chiavi di accesso alle banche dati del S.I.L.(Sistema Informativo Lavoro) (art. 5 del DPR n.442 del 7 luglio 2000).

Contestualmente alla scheda anagrafica è istituito anche un elenco anagrafico (art. 4 del DPR n.442 del 7 luglio 2000) che raccoglie i nominativi di coloro che si rivolgono al Centro per l’Impiego per cercare o cambiare occupazione;questo elenco è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni che provengono dai datori di lavoro.

I lavoratori inseriti nell’anagrafe mantengono l’iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, a meno che il lavoratore inoltri una richiesta di cancellazione.

Rimane fermo sempre l’obbligo da parte dei datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro cinque giorni, al Servizio per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del lavoro, le variazioni del rapporto di lavoro che riguardano l’eventuale proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nonché la trasformazione dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato ( la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 500 Euro a 2.500 Euro), e rimane sempre l’obbligo da parte dei datori di lavoro di segnalare alle direzioni provinciali del lavoro entro cinque giorni, il licenziamento ( collettivo o individuale ) o le dimissioni, per consentire il collocamento dello straniero e l’assistenza economica in suo favore ( articolo 37 d.p.r. 394 del 1999 ).

Al di fuori delle ipotesi in cui è previsto l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare lo stato di disoccupazione da parte del cittadino extracomunitario, questo può comunque recarsi presso i Centri per l’impiego del luogo di domicilio per "autocertificare" il proprio stato di disoccupazione e l’immediata disponibilità al lavoro. L’autocertificazione va effettuata dal 30 gennaio al 28 luglio 2003.

Per essere riconosciuto come disoccupato, oltre ad essere privo di occupazione, è necessario dichiarare, al Centro per l’Impiego del luogo di domicilio, l’immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa. Il Centro per l’impiego rilascia la certificazione di tale disponibilità e delle attività lavorative precedentemente svolte.

Gli operatori del Centro per l’impiego fisseranno, contestualmente alla dichiarazione di immediata disponibilità, un appuntamento per un colloquio di orientamento che sarà effettuato entro e non oltre tre mesi. Chi non si presenterà al colloquio fissato o non accetterà le eventuali proposte di lavoro, perderà lo stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione può essere altresì perso se vi è il rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il cittadino extracomunitario che voglia recarsi presso i centri dell’impiego per autocertificare il proprio stato di disoccupazione deve portare con se il permesso di soggiorno in originale valido o scaduto da non più di due mesi e che non rientri in una delle seguenti categorie: turismo, cure mediche, motivi religiosi, lavoro stagionale, gravidanza, per dimora, per gara sportiva. Inoltre deve avere il codice fiscale, un documento di identità e se ne è in possesso anche il libretto del lavoro.

L’iscrizione è consentita ai cittadini extracomunitari che abbiano compiuto 15 anni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Infine per quanto riguarda le modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari nulla cambia per i datori di lavoro che devono comunque procedere secondo quanto previsto dal decreto legislativo 286 del 1998, e cioè mediante assunzione diretta con comunicazione entro 48 ore dalla data di assunzione all’ufficio stranieri della Questura, per quanto riguarda gli extracomunitari già presenti in Italia ed in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e invece previa richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione di nulla osta nominativo o generico per i lavoratori extracomunitari residenti all’estero e non muniti di permesso di soggiorno.

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