Roma – 5 marzo 2012 – Con il giudizio in esame la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di ricongiungimento familiare, provvedimento rigettato per la mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta dalla Prefettura di Foggia ed attestante il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini del ricongiungimento familiare della ricorrente con la figlia minore.
In realtà, nel giudizio è stata fornita la piena prova del tempestivo invio della documentazione richiesta, attesa la natura ordinatoria e non perentoria dei termini di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
La peculiarità del provvedimento emesso si ravvisa, altresì, nella circostanza in virtù della quale, atteso il preminente interesse del fanciullo all’unità familiare, il Giudice ha accolto il ricorso, disponendo il rilascio del visto di legge in assenza del nulla osta di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, al fine di consentire il ricongiungimento familiare della ricorrente con la figlia minore.
Avv. Francesca Testini
(Si ringrazia l’avv. Testini per il gentile e prezioso contributo)