Con l’ordinanza n° 6342/2016 del 8 luglio 2016, il Tribunale Civile di Milano ha accolto la causa civile presentata da alcuni cittadini stranieri in merito al pagamento della tassa per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel caso in esame, il giudice ha confermato che la legge ordinaria, così come il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011, adottato a norma degli articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis del D. Lgs. n° 286/98, hanno introdotto, in contrasto con il diritto comunitario, una disparità di trattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italiano.
L’analisi conferma che i cittadini stranieri sono vittime di discriminazione diretta fondata sulla nazionalità perché sono costretti a versare gli importi previsti dal suddetto DM per il rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno. Tali importi, essendo sproporzionati rispetto alle finalità della Direttiva 2003/109/CE, rappresentano un ostacolo all’esercizio dei diritti di soggiorno e libera circolazione riconosciuti all’interno della medesima direttiva, fatto che era già stato ribadito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2 febbraio 2015.
Infatti in quella occasione, la Corte di Giustizia di giustizia aveva già chiarito che sebbene la Direttiva 2003/109/CE lasciava un margine di discrezionalità per fissare l’importo richiesto ai cittadini stranieri per il rinnovo o rilascio dei diversi tipi di permesso di soggiorno, il potere discrezionale non era illimitato in virtù dei degli obiettivi prefissati nella Direttiva stessa.
Perciò, il Giudice Civile ha accolto il ricorso e oltre ad avere riconosciuto l’atto discriminatorio ha accolto la richiesta di risarcimento della differenza versata tra il valore del rilascio del permesso di soggiorno elettronico, pari a € 27,50 all’epoca, e quello versato al momento della domanda, più gli interessi maturati dalla data in cui era stata depositata la domanda di ricorso.