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Tribunale Civile Milano Sezione Lavoro Ordinanza 30 maggio Stabilizzazione infermieri stranieri

Tribunale Civile di Milano Sezione lavoro Ordinanza del 30 maggio 2008 relativa alla causa n. RG. 2454/08 stabilizzazione degli infermieri stranieri
Il Tribunale di Milano ha deciso che anche gli infermieri extracomunitari debbono essere inseriti nelle procedure di stabilizzazione della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno avanzato ricorso ex art. 44 D. Lgs 286/98, chiedendo al Giudice di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano consistente nel non ammettere i dipendenti extracomunitari già assunti con contratto a termine o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle procedure di stabilizzazione previste dalle norme contrattuali e di legge perché privi della cittadinanza italiana.
Ebbene, l’articolo 2 del D.Lgs 286/98 garantisce allo straniero comunque presente nel territorio nazionale (anche clandestino) il godimento dei diritti fondamentali della persona previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi internazionali e nei commi successivi prevede, a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.
Il Tribunale di Milano, richiamando la giurisprudenza di merito sviluppatasi sull’argomento ha ritenuto che il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’accesso nella pubblica amministrazione, possa essere validamente richiesto solo in quanto riferito allo svolgimento di determinate attività quali quelle comportanti l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.
Nel caso trattato, la limitazione subita dallo straniero non è dettata da alcuna ragione concreta, obiettiva e specifica ed il disuguale trattamento dovuto alla mera assenza della cittadinanza italiana si configura come ingiustificato ed arbitrario.
Emerge, quindi, che il requisito della cittadinanza italiana può essere richiesto senza assumere una valenza discriminatoria solo in quanto sia giustificato da specifiche finalità che possono essere solo quelle determinate dallo svolgimento di poteri pubblici o di funzioni di interesse nazionale che per il loro contenuto ed i loro effetti possono essere svolti solo da chi con il paese ha un legame particolarmente forte in quanto ne è cittadino.
Per questi motivi, il Tribunale di Milano dichiara discriminatorio il comportamento dell’Azienda Ospedaliera San Paolo e ordina alla stessa di ammettere i dipendenti extracomunitari già assunti con contratto a termine o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge.

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