in

IMMIGRAZIONE: TESTO BASE, CITTADINANZA VA DATA ENTRO DUE ANNI

(ANSA) – ROMA, 7 feb – Se uno straniero ne fa richiesta, e non ci sono ostacoli di sorta, la cittadinanza deve essere concessa al massimo entro 24 mesi. Mentre oggi la ‘pratica’ può durare anche 4-5 anni. E’ questa una delle novità contenute nel testo messo a punto dal relatore Gianclaudio Bressa (DL) sulla cittadinanza, ora adottato come testo base dalla commissione Affari costituzionali della Camera. Un testo che trasforma l’acquisizione della cittadinanza in un diritto. E non più in una mera concessione da parte dello Stato. Tra le novità introdotte nel provvedimento c’é anche la conoscenza della lingua italiana. Uno straniero che chiede la cittadinanza deve avere una conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello della terza elementare. In più non deve essere stato condannato per reati contro lo Stato e i diritti politici o a pene che superino i tre anni. Può chiedere di avere la cittadinanza italiana lo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno 5 anni e che ha il reddito minimo previsto per avere il permesso di soggiorno (intorno ai 6-7mila euro l’anno circa). Ma può farlo anche lo straniero maggiorenne adottato da cittadini italiani che è in Italia regolarmente da almeno tre anni. O il cittadino di uno Stato europeo, anche lui in Italia da almeno tre anni. Ribadito infine lo ‘ius solii’: diventa cittadino italiano chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranieri dei quali almeno uno sia residente, senza interruzione, da almeno tre anni. Il provvedimento, adottato come testo base dalla commissione con la sola astensione di FI e AN, prevede anche che il minore straniero possa diventare cittadino italiano se figlio di genitori di cui almeno uno risieda in Italia da tre anni e se ha compiuto nel nostro Paese un ciclo scolastico o un corso professionale o un anno di attività lavorativa. A 18 anni poi decide: se vuole può anche rinunciare ad essere cittadino italiano. Ma il minore straniero può diventare cittadino italiano anche se, dopo essere stato residente per almeno cinque anni, un anno prima del raggiungimento della maggiore età ne fa richiesta. Nel caso in cui lo straniero venga coinvolto in un procedimento penale, la pratica per la cittadinanza si sospende. Ma poi, entro un mese dalla sentenza di assoluzione, deve essere ripresa. Il ministro dell’Interno può dire no allo straniero anche nel caso ci siano elementi che inducono a ritenerlo pericoloso per la sicurezza della Repubblica. E in questo caso deve informarne immediatamente il presidente del Consiglio che è il responsabile della Sicurezza. Quindi, se c’é bisogno di ulteriori indagini, la procedura per la cittadinanza può essere sospesa anche per tre anni. Ma lo straniero, che si è visto respingere la richiesta, può ‘riprovarci’ dopo 5 anni. Per diventare cittadino italiano a tutti gli effetti si deve fare poi il seguente giuramento: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone". Sulla doppia cittadinanza non c’é alcun divieto: si può mantenere senza problemi. Ma il testo base messo a punto da Bressa si occupa anche del pregresso: possono tornare ad essere cittadine italiane tutte quelle donne che, prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1948, si sono sposate con uno straniero. E così anche i loro figli. (ANSA).

(7 febbraio 2007)

IMMIGRAZIONE: GRECIA; 51 CLANDESTINI BLOCCATI SU ISOLA CHIO

RUSSIA: LAVORO, NECESSARI 25 MLN IMMIGRATI ENTRO 20 ANNI