Roma, 4 agosto 2025 – Un nuovo duro colpo per i centri di detenzione in Albania, voluti dal governo Meloni e già al centro di pesanti critiche da parte delle istituzioni europee. Il Tribunale di Roma, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, ha dichiarato illegittimo il trattenimento di un cittadino straniero presso il CPR di Gjader, evidenziando gravi violazioni del diritto alla salute e criticità strutturali del sistema.
La sentenza va ben oltre il nodo già sollevato dalla Corte di giustizia dell’UE sulla definizione di “Paese sicuro”, requisito essenziale per attivare le procedure accelerate di frontiera. A essere contestata ora è anche la cosiddetta “fase due” del progetto, ovvero il trasferimento in Albania di persone già trattenute in Italia.
Il giudice ha stabilito che in Albania non è garantita un’adeguata assistenza sanitaria, un diritto costituzionalmente tutelato, e che le condizioni attuali del CPR di Gjader sono lesive del diritto fondamentale alla salute. Per questo ha ordinato la liberazione immediata del ricorrente.
Il caso riguarda un uomo trasferito dal CPR di Torino a Gjader, detenuto nonostante abbia sempre lavorato in Italia, ma senza un contratto regolare. In Albania ha cominciato a soffrire di insonnia, angoscia e inappetenza, senza ricevere adeguato supporto. È stato sottoposto a terapia farmacologica off label senza consenso informato, ricevendo psicofarmaci pesanti come il Rivotril e il trittico, senza prescrizione medica valida e al solo scopo di sedazione.
La sentenza mette in luce anche un problema sistemico: non è chiaro chi siano i medici che operano nel centro, né se facciano parte del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Inoltre, la terapia psicologica raccomandata non è mai stata attivata.
Il giudice parla chiaramente di “terapia fuori dalle condizioni di legge” e di una situazione che potrebbe aprire la strada a ricorsi a cascata, poiché la gestione sanitaria nei CPR, sia in Albania che in Italia, non è affidata al SSN, ma a enti privati.
La sentenza si inserisce in un contesto più ampio di criticità normative: la Corte Costituzionale, in una recente decisione, ha già segnalato le lacune legislative in materia di trattenimento nei CPR, pur senza dichiararne l’incostituzionalità. Tra queste, la mancanza di tutela del diritto alla salute e all’affettività, e l’indeterminatezza dei poteri del giudice civile, che oggi può solo confermare o meno il trattenimento, senza poter disporre trasferimenti alternativi.
Il Tribunale di Roma, però, è chiaro: “L’unica misura idonea a tutelare il diritto alla salute del ricorrente è la cessazione del trattenimento”. Una frase che potrebbe diventare il fondamento giuridico per futuri ricorsi collettivi, con conseguenze significative sulla tenuta dell’intero sistema dei CPR e sull’esperimento albanese, già in bilico.


