Roma, 12 marzo 2026 – La richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo per accedere all’assegno sociale non contrasta con il diritto dell’Unione europea. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una decisione del 5 marzo 2026 nella causa C-151/24, pronunciandosi su una domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale italiana.
La sentenza interviene su una questione da tempo discussa nel sistema giuridico italiano: se sia legittimo subordinare l’accesso a una prestazione assistenziale come l’assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il caso all’origine della decisione
La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina albanese residente in Italia, titolare di un permesso di soggiorno biennale per motivi familiari. Nonostante il titolo le consentisse di lavorare, l’ente previdenziale INPS aveva respinto la sua domanda di assegno sociale perché priva del permesso di lungo periodo, requisito previsto dalla normativa italiana per i cittadini di Paesi terzi.
La questione era stata inizialmente sollevata dalla Corte di Cassazione e successivamente rimessa alla Corte costituzionale, che ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se tale limitazione fosse compatibile con il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione.
Sicurezza sociale e assistenza sociale: la distinzione europea
Nella sua decisione, la Corte di giustizia ha richiamato la distinzione fondamentale tra prestazioni di sicurezza sociale e prestazioni di assistenza sociale.
Il principio di parità di trattamento previsto dal diritto europeo, spiegano i giudici, si applica principalmente alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro. Si tratta di prestazioni che:
coprono rischi specificamente previsti dalla normativa europea,
sono concesse automaticamente sulla base di requisiti stabiliti dalla legge,
sono finanziate attraverso i contributi versati da lavoratori e datori di lavoro.
L’assegno sociale italiano, invece, non rientra in questa categoria. Si tratta infatti di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, concessa indipendentemente da precedenti periodi di lavoro e destinata a sostenere persone in stato di bisogno economico.
Per questo motivo, secondo la Corte, tale misura rientra nella sfera dell’assistenza sociale, che resta a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro.
Gli Stati possono richiedere un livello di integrazione
Proprio perché si tratta di assistenza sociale, il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a garantire la parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di Paesi terzi per l’accesso a questo tipo di prestazioni. Di conseguenza, gli Stati restano liberi di subordinare la concessione dell’assegno sociale a requisiti che dimostrino un certo grado di integrazione nel Paese ospitante. Tra questi può rientrare, legittimamente, il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Il parallelismo con i cittadini europei
La Corte ha inoltre ricordato che anche per i cittadini dell’Unione esiste una limitazione analoga: un cittadino europeo può beneficiare di prestazioni di assistenza sociale in un altro Stato membro solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel Paese ospitante.
Applicare automaticamente la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi per l’accesso a prestazioni assistenziali – sottolineano i giudici – sarebbe quindi incoerente con la logica del sistema europeo, che riconosce progressivamente diritti analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione solo dopo un periodo stabile di residenza.
Le implicazioni per l’Italia
La decisione della Corte di giustizia rappresenta un chiarimento importante per l’ordinamento italiano. Conferma infatti che la normativa che richiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ottenere l’assegno sociale è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione.
Spetterà ora alla Corte costituzionale valutare definitivamente la questione alla luce dell’interpretazione fornita dal giudice europeo. Nel frattempo, la sentenza rafforza l’orientamento secondo cui le prestazioni assistenziali possono essere legittimamente collegate a requisiti di stabilità e integrazione nel territorio dello Stato.


