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Cittadinanza italiana, la Consulta salva i limiti alla trasmissione per discendenza

Roma, 5 maggio 2026 – La Corte costituzionale ha respinto le principali questioni di legittimità sollevate contro il decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025, che ha introdotto nuovi limiti alla trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione ai discendenti nati all’estero.

Con la sentenza numero 63, depositata il 30 aprile, la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sull’articolo 1 del decreto, che ha inserito l’articolo 3-bis nella legge 91/1992 sulla cittadinanza.

La norma contestata interviene su uno dei punti più delicati della disciplina italiana: la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, cioè per discendenza. In passato, il principio aveva consentito il riconoscimento della cittadinanza italiana anche a persone nate all’estero da generazioni, purché fosse dimostrata la continuità della linea di sangue. Il nuovo articolo 3-bis introduce invece una stretta, stabilendo che chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di un’altra cittadinanza, è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo alcune eccezioni.

Restano infatti esclusi dalla preclusione coloro che avevano già presentato domanda di riconoscimento entro le 23:59 del 27 marzo 2025, chi può far valere un genitore o un nonno esclusivamente cittadino italiano, oppure chi ha un genitore o adottante che sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della nascita o dell’adozione del figlio.

Uno dei nodi centrali riguardava la possibile lesione dei cosiddetti diritti quesiti. Secondo il Tribunale di Torino, la nuova disciplina avrebbe inciso retroattivamente su situazioni già maturate, violando il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale ha però escluso questa lettura. Per i giudici costituzionali, la norma non revoca una cittadinanza già acquisita e riconosciuta, ma configura una preclusione originaria all’acquisto dello status per gli stranieri nati all’estero.

La Consulta ha sottolineato che il legislatore può perseguire un principio di effettività della cittadinanza, legandola non soltanto alla discendenza formale, ma anche all’esistenza di un rapporto concreto con la comunità nazionale. In questa prospettiva, il decreto realizza un bilanciamento ritenuto non irragionevole tra l’esigenza di evitare una trasmissione potenzialmente illimitata della cittadinanza e la tutela dell’affidamento di chi aveva già avviato il procedimento o ottenuto un riconoscimento.

La decisione precisa infatti che la nuova disciplina non incide sulle posizioni già consolidate: non riguarda chi è già stato riconosciuto cittadino italiano, né chi aveva presentato domanda o ricevuto un appuntamento entro i termini previsti. Questo elemento è stato considerato decisivo per escludere la violazione dei principi costituzionali invocati.

La Corte ha inoltre valorizzato il carattere “correttivo” del decreto rispetto alla disciplina precedente. Secondo la sentenza, la riforma non si limita a restringere l’accesso alla cittadinanza per discendenza, ma introduce anche misure compensative volte a facilitare l’ingresso in Italia e l’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri di origine italiana che abbiano un legame più effettivo con il Paese.

Respinta anche la questione relativa alla cittadinanza europea. Il Tribunale di Torino aveva richiamato gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il giudice rimettente, avrebbe dovuto applicarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che impone un esame individuale delle conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza.

Anche su questo punto, però, la Consulta ha distinto il caso italiano da quelli affrontati dalla giurisprudenza europea. Quelle decisioni riguardano, secondo la Corte, ipotesi in cui una persona viene privata di uno status già accertato, con conseguente perdita di diritti concretamente esercitabili. Nel caso dell’articolo 3-bis, invece, non vi sarebbe una privazione di una cittadinanza già riconosciuta, ma una disciplina che esclude in origine l’acquisto dello status.

Sono state infine dichiarate inammissibili le questioni fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sul quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quanto alla Dichiarazione universale, la Corte ha ricordato che non si tratta di un atto internazionale vincolante e che il giudice rimettente non ha spiegato in che modo da essa deriverebbe un obbligo internazionale rilevante ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Quanto al protocollo CEDU, la Consulta ha osservato che la disposizione richiamata tutela il diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, ma non riconosce un diritto ad acquisire o conservare la cittadinanza.

La sentenza rappresenta dunque un passaggio importante nella ridefinizione dei confini della cittadinanza italiana per discendenza. La Corte costituzionale conferma la possibilità per il legislatore di limitare la trasmissione automatica e indefinita dello status civitatis, purché siano salvaguardate le situazioni già consolidate e sia mantenuto un bilanciamento ragionevole tra discendenza, affidamento e legame effettivo con l’Italia.

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