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Consulta: sì all’ interprete a spese dello Stato

Chi non sa l’italiano e gode del gratuto patrocinio deve poter scegliere un interprete. Finora lo nominava solo il giudice o l’avvocato

ROMA – Un cittadino straniero non abbiente che non conosce la lingua italiana ed è coinvolto in un processo deve poter nominare anche un interprete a spese dello Stato.

Con una sentenza depositata venerdì scorso, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 102 del Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002) che, non prevedendo questa possibilità, lede il diritto di tutti alla difesa affermato dalla Costituzione. "L’imputato – scrivono i giudici – deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali".

Il patrocinio a spese dello Stato spetta a chi percepisce un reddito annuo inferiore ai 9mila800 euro, indipendentemente dalla sua nazionalità, e secondo la legge attuale dà la possibilità di nominare un avvocato, un consulente di parte e un investigatore privato. Fino ad oggi l’interprete veniva nominato solo dal giudice, se nel processo erano coinvolte persone che non conoscevano abbastanza l’italiano, oppure dall’avvocato difensore per farsi aiutare nei rapporti con il suo assistito.

Ma secondo la Consulta, la nomina di un interprete è un diritto individuale del cittadino straniero, al di là delle iniziative del giudice o del suo difensore e "non può subire alcuna limitazione". Trova infatti fondamento nella Costituzione, che prevedere il gratuito patrocinio per i non abbienti (articolo 24) e specifica che chi è accusato di un reato deve essere "assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo" (art. 111), così come nella Convenzione europea per i diritti dell’uomo, secondo la quale l’accusato può "farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza".

"Pertanto – concludono i giudici delle leggi – deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete". La legge quindi andrà modificata, disciplinando anche questa nuova figura dell’inteprete d’"ufficio".

Scarica la sentenza

(13 luglio 2007)

 

Elvio Pasca

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