Roma, 9 marzo 2026 – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ribadisce un principio sempre più centrale nella giurisprudenza sull’immigrazione: la tutela sostanziale dei diritti del lavoratore deve prevalere sui formalismi burocratici della procedura dei flussi.
Con l’ordinanza cautelare n. 1046/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026, la Sezione I-Ter del Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato contro la Prefettura di Roma, sospendendo la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato. La vicenda riguardava una pratica avviata nel 2022 nell’ambito delle procedure previste dal decreto flussi. Solo nel 2025 l’amministrazione aveva deciso di revocare il nulla osta, contestando due elementi: l’incompletezza dell’asseverazione e la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.
Nel corso del procedimento giudiziario, tuttavia, il lavoratore aveva provveduto a integrare tutta la documentazione richiesta, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari. Questo elemento è stato decisivo per i giudici amministrativi, che hanno sospeso la revoca evidenziando come l’amministrazione non possa ignorare la situazione sostanziale che emerge nel corso del procedimento.
Nell’ordinanza il Tar richiama un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, fondato su tre principi chiave. Il primo riguarda il passaggio dal cosiddetto “giudizio sull’atto” al “giudizio sul rapporto”. Ciò significa che il processo amministrativo non deve limitarsi a verificare la legittimità formale dell’atto al momento della sua adozione, ma deve valutare anche la fondatezza della pretesa sostanziale del cittadino.
Il secondo principio è quello della valutazione delle sopravvenienze. L’amministrazione, secondo i giudici, non può ignorare documenti favorevoli presentati successivamente all’istanza, come certificazioni corrette o idoneità alloggiative ottenute nel frattempo, soprattutto quando i ritardi nella procedura non sono imputabili al lavoratore ma alla stessa pubblica amministrazione.
Il terzo pilastro riguarda la tutela dei diritti fondamentali. In materia di immigrazione, sottolinea il Tar, il rigore formale delle procedure deve essere bilanciato con i principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Lungaggini burocratiche o rigidità procedurali non possono tradursi in un danno irreversibile per il diritto al lavoro e al soggiorno del cittadino straniero.
Alla luce di questi elementi, i giudici hanno affermato che l’amministrazione non può limitarsi a una verifica puramente “statica” e burocratica delle pratiche. Se i requisiti sostanziali per il rilascio del nulla osta risultano comunque esistenti, anche se maturati successivamente o documentati con ritardo, il provvedimento deve essere salvaguardato.
La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che tende a ridurre l’impatto dei formalismi procedurali nelle pratiche di immigrazione, privilegiando una valutazione concreta delle condizioni del lavoratore e del datore di lavoro. Un orientamento destinato ad avere effetti anche su numerosi procedimenti analoghi legati alle procedure dei decreti flussi degli ultimi anni.


