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Posso guidare in Italia con una patente straniera?

Sono un cittadino algerino  regolarmente residente in Italia da quasi un anno, posso guidare con la patente di guida rilasciata dal mio stato?

20 gennaio 2010 – Un cittadino extracomunitario in possesso di patente di guida rilasciata da un altro Stato, in corso di validità, può guidare sul territorio Italiano purché non residente da più di un anno. 

Per guidare sarà però necessario che la patente estera sia accompagnata da un traduzione ufficiale in lingua italiana, che  può essere effettuata da un  traduttore e poi  asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio, o essere effettuata presso il Consolato con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura.

Dopo un anno di residenza sul territorio italiano non potrai più guidare con la tua patente di guida straniera, ma devi convertirla, in modo che ti venga rilasciata una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

 La conversione è però possibile solo per le patenti rilasciate da alcuni stati esteri con i  quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità (vedi sotto), nel tuo caso l’Algeria ha firmato l’accordo.

Nel caso in cui non sia stato firmato alcun accordo i cittadini possono ugualmente guidare fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Decorso l’anno, non potendo convertire la patente estera, possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

La richiesta della conversione deve essere presentata presso gli uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compilando il modello TT2112, in distribuzione presso gli stessi uffici.

 I cittadini extracomunitari dovranno esibire il Permesso di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Alla domanda  dovrai allegare il :
• Versamento di Euro  9,00; redatto su c./c.  9001,
• Versamento di Euro  29,24; redatto su c./c. 4028 , (Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati)
• dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l’indicazione di: attuale residenza; data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza; questo  è molto importante, perchè la patente estera può essere convertita solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in Italia;
• il  Certificato Medico in bollo con foto ( con data non anteriore a sei mesi),  rilasciato da medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", e  fotocopia dello stesso. Il certificato medico con  foto può essere accettato come  autentica di foto se espressamente dichiarato dal medico rilasciante;
• due fotografie di cui una autenticata   su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L’autentica della foto può essere richiesta: dall’interessato, allo sportello all’atto della presentazione della pratica. Se la domanda viene presentata da un delegante l’autentica può essere fatta o presso un Notaio o in Comune (l’autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
• La patente  straniera in corso di validità, in originale e una fotocopia completa della stessa più la traduzione della patente. L’ufficio può chiedere se lo ritiene opportuno l’attestazione di autenticità della patente rilasciata dal Consolato dello stato estero in Italia .
•    Fotocopia codice fiscale

Al momento della consegna della patente italiana la patente estera verrà ritirata  e inviata al Consolato dello stato di appartenenza.

Per opportuna conoscenza di seguito gli stati con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Inoltre ti ricordo che se un cittadino straniero   ha trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia guida con una patente rilasciata dal suo stato, si vedrà applicata la sanzione amministrativa, comprese quelle accessorie,  previste per chi guida  senza avere la patente di guida. Pertanto sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Inoltre, come misura accessoria gli sarà applicata la sanzione del ritiro della patente.

La stessa cosa accade a tutti i cittadini stranieri che avendo acquisito la residenza da non oltre un anno guidano con la patente scaduta di validità o anche coloro che trascorso più di un anno dal giorno del’acquisizione della residenza guidano con documenti in corso di validità.

 

Avv.  Mariangela Lioy

 

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