in

Tar Lazio:ricongiungimento

Il tar Lazio ha dichiarato  la inammissibilità di un ricorso  per difetto di giurisdizione, il tribunale ha infatti   stabilito che tutte le controversie riguardanti il rilascio del nulla osta relativo al ricongiungimento familiare o il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari spettano al giudice ordinario.“Il giudice ordinario può essere adìto, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del T.U. n. 286/1998 non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.In altre parole, ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un "non atto" relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario”. 

Scarica Sentenza

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

Una giornata a Rosarno

Fini: “Test a punti per il permesso? Lo farei a Montecitorio”