I cittadini appartenenti ai paesi che hanno aderito all’Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957, possono entrare sul territorio delle altre parti contraenti, per soggiorni di durata inferiore o pari a tre mesi , con , tra gli altri documenti previsti, anche il certificato contenente i dati anagrafici rilasciati dall’amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza , con fotografia , vidimanto dalla Polizia.
Il ministero dell’Interno ha emanato due circolari , la n. 16 e 17 le quali hanno diramato alcune istruzioni sulle modalità per il rilascio del certificato con foto rilasciato ai minori per l’espatrio verso i Paesi che hanno aderito all’Accordo europeo sul regime della circolazione.
Lo scopo è quello di uniformare il modello di certificato rilasciato per rendere più agevole i controlli effettuati dalle forze di polizia, infatti ora il certificato deve essere redatto su carta intestata del Comune in formato A4 e non più su tesserini di formato diverso, come procedevano numerosi comuni e sul retro il certificato deve riportare l’autorizzazione all’espatrio (o meglio la convalida) da parte della Questura.