Le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate. Si risparmia sui contributi di tutti i lavoratori domestici e sulle spese della badante per non autosufficienti
Roma – 18 giugno 2010 – Nell’Annuario del contribuente 2010, appena pubblicato online dall’Agenzia per le Entrate, sono confermate le due principali agevolazioni fiscali previste per chi impiega regolarmente colf e badanti.
La prima è una deduzione, quindi fa abbassare il reddito su cui vengono calcolate le tasse, e riguarda tutti i datori di lavoro domestico. “È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro” spiega l’annuario.
La seconda agevolazione è una detrazione, cioè uno sconto sulle tasse da pagare, e riguarda solo le ”spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale”, quindi le badanti, solo “nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana”. In questi casi di può detrarre il 19% di spese non superiori a 2.100 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Sono considerate non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa. Una condizione che deve essere certificata da un medico e che comunque, spiega l’Agenzia delle Entrate, non è quella dei bambini, a meno che non siano malati.
Per documentare le spese basta anche una ricevuta rilasciata dalla badante. L’importante è che riporti il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche il codice fiscale e i dati anagrafici di quest’ultimo.
Il tetto di 2.100 euro di riferisce al singolo contribuente, quindi rimane lo stesso anche per chi ha sostenuto spese per sé e per un familiare. Infine, “se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare,l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa”.