Il Tar Lombardia con l’ordinanza del 7 luglio 2010 ha confermato che il D.L. 78\09 prevedeva la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi pendenti in tema di immigrazione in attesa della definizione della regolarizzazione e pertanto il cittadino straniero non può essere sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 14,oma 5 ter, D.Lgs. 286\98.
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