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Minori non accompagnati: conversione del permesso

Importante sentenza del Tar Lazio: si al soggiorno per un giovane bengalese

Si ringrazia l’Avv. Gennaro Santoro per la cortese segnalazione della sentenza del Tar Lazio e per la redazione della seguente nota a commento.   

Come è noto i minori stranieri non accompagnati sono minori stranieri presenti sul territorio nazionale senza persone adulte di riferimento (genitori, parenti, tutori o affidatari).

L’attuale normativa prevede per questi minori la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età. Poi, al compimento del diciottesimo anno, la legge italiana pretende per la conversione del titolo di soggiorno una presenza ufficiale in Italia da almeno tre anni e per chi non ha tali requisiti si apre la strada della clandestinità.
In altre parole, ad una interpretazione letterale dell’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 così come riscritto dal pacchetto sicurezza del luglio 2009, il minore che fa ingresso in Italia a 15 anni e un giorno non ha alcuna possibilità di ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a prescindere dal suo inserimento socio lavorativo nel nostro paese.
Fortunatamente, però, i Giudici Amministrativi hanno dato una interpretazione costituzionalmente orientata della modifica legislativa summenzionata. In particolare il Tar del Lazio, con la sentenza breve n. 32718/10 ha accolto il ricorso di un cittadino bengalese che si era visto rigettare la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato.
Il ricorrente era entrato in Italia all’età di 16 anni. Da minore era stato affidato ad una casa famiglia di Roma ed aveva ottenuto dal Tribunale la nomina del Sindaco quale suo tutore. Ottenuta la tutela, il minore aveva iniziato un virtuoso inserimento socio lavorativo nel nostro paese ed aveva altresì fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tutela o minore età, ma il relativo permesso non gli è mai stato consegnato. Al compimento della maggiore età ha quindi inoltrato tramite le Poste Italiane la domanda di conversione del permesso di soggiorno (mai consegnato) da tutela o minore età a permesso di soggiorno per lavoro, ma l’Amministrazione ha rigettato l’istanza perché l’interessato non era in Italia da almeno tre anni.

Presentato il ricorso contro il provvedimento di rigetto, il Tar del Lazio ha dato ragione al cittadino bengalese rilevando che  ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che va riconosciuto "il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno" ed hanno altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Avv. Gennaro Santoro, Roma

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