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La mediazione

La mediazione è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie, che consente di risolvere le liti tra due o più parti senza ricorrere al Tribunale. I vantaggi della mediazione consistono nella sua maggiore celerità e nel minor costo rispetto ad un processo. Il risultato finale della mediazione è la conciliazione tra le parti che si determina con la redazione di un accordo scritto.

La mediazione trova spazio in numerose materie. La troviamo infatti per le liti riguardanti i rapporti di lavoro, per le controversie aventi ad oggetto i rapporti commerciali ed in materia di diritto civile, e in materia di diritti dei consumatori.
In determinati casi la conciliazione è facoltativa in altri è obbligatoria. Ciò significa che per determinate controversie prima di rivolgersi al Tribunale è necessario tentare di arrivare ad un accordo tra le parti. In alcuni casi può essere lo stesso Giudice a cui ci si è rivolti ad invitare le parti a tentare la conciliazione.
La mediazione è oggi facoltativa per controversie in materia di lavoro (a seguito della legge n. 183 del 4 novembre 2010). E’ invece obbligatoria in materia di diritto civile per quanto riguarda le cause aventi ad oggetto diritti reali (come ad esempio liti per distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio); le controversie in materia di divisione (ad esempio scioglimento di comunione di beni); per le successioni ereditarie; per i patti di famiglia (ossia quei contratti con cui un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti); per i rapporti di locazione e comodato; in materia di affitto di aziende;  per il risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; per i contratti assicurativi, bancari e finanziari. E’ anche obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto gli apparati di telecomunicazione (ad esempio quindi per i problemi legati alla telefonia fissa, mobile o reti internet). Per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità per incidenti stradali e per liti condominiali invece diverrà obbligatorio tentare la conciliazione a partire dal 20 marzo dell’anno prossimo. E’ invece esclusa nel caso in cui si voglia ottenere un risarcimento in un procedimento penale, oppure nel caso in cui si richiede una ingiunzione di pagamento. La mediazione, inoltre, non preclude i provvedimenti necessari ed urgenti per i quali ci si può sempre rivolgere al Tribunale. Per far valere i propri diritti nei casi in cui la mediazione è esclusa, e nel caso di controversie di lavoro occorre sempre rivolgersi ad un avvocato.
Qualora ci si rivolga ad un avvocato per una risolvere una controversia in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione, l’avvocato ha l’obbligo di informare con un documento scritto il cliente. Se tale informazione non viene data il contratto di patrocinio con l’avvocato può essere annullato.
Per avviare un procedimento di mediazione è necessario rivolgersi ad un apposito organismo o ente autorizzato. L’elenco degli organismi di mediazione è presente sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it). La scelta dell’organismo è libera e non è necessaria, anche se in alcuni casi è consigliabile, l’assistenza di un avvocato. Una volta scelto l’organismo cui rivolgersi, è necessario compilare un modulo indicando le parti, l’oggetto della lite e naturalmente le proprie ragioni. Se più parti scelgono diversi organismi di mediazione, sarà considerato competente l’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Compilato il modulo l’organismo provvederà a nominare un mediatore e a fissare una data in cui le parti si dovranno incontrare per tentare di risolvere la lite senza dover ricorrere alle vie giudiziarie. Se una delle parti convocate per la mediazione non si presente senza avere un giustificato motivo, il Giudice né potrà tenere conto nel successivo giudizio.
Il mediatore viene scelto tra soggetti competenti nella materia, che hanno frequentato appositi corsi ed inseriti in liste tenute presso l’organismo di mediazione scelto. Il mediatore ha il compito di tentare la conciliazione senza dare giudizi vincolanti per le parti e può fissare anche più incontri al fine di arrivare positivamente ad un accordo. Il mediatore, così come le parti, ha l’obbligo di riservatezza e non può rivelare tutte le informazioni di cui viene a conoscenza durante il procedimento di mediazione, né può rivelare alle altre parti le informazioni prese in via confidenziale da una singola parte.
Agli incontri, ci si può fare assistere da un avvocato o con il consenso delle altre parti da consulenti di propria fiducia. A seconda poi della materia della mediazione, potrà anche essere richiesta la presenza di notaio (ad esempio se nel verbale di conciliazione sono previsti atti per i quali è necessaria una ulteriore attività del notaio come ad esempio il passaggio di proprietà di un immobile).
Se la conciliazione riesce il mediatore redige un verbale in cui vengono inseriti tutte le parti dell’accordo. Il verbale redatto può avere efficacia esecutiva, e ciò vuol dire che può essere eseguito direttamente con l’espropriazione forzata con l’ufficiale giudiziarie e la polizia e per l’iscrizione di ipoteca su immobili senza ricorrere nuovamente al mediatore o al tribunale.
Se la conciliazione non riesce il mediatore può formulare una proposta che le parti sono libere di non accettare. In questo caso verrà redatto un verbale di mancata conciliazione e le parti potranno rivolgersi al Giudice.
Il procedimento di mediazione deve concludersi entro 4 mesi dalla presentazione della domanda. Se non si conclude entro questo periodo le parti possono ricorrere al Giudice.
Il tentativo di conciliazione in materia di controversie di lavoro non ha alcun costo. I costi della mediazione civile e commerciale invece sono determinati da tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia. All’atto della presentazione della domanda si paga un contributo di € 40,00. Può essere richiesto inoltre di versare anche la metà dell’indennità spettante al mediatore. Le indennità sono stabilite in base al valore della causa, e variano da 65 euro (che ogni parte deve versare al mediatore) per le liti con valore fino a mille euro fino ad € 9.500,00 per cause con valore superiore a cinque milioni di euro. Le tariffe complete sono indicate sul sito del Ministero della Giustizia. Coloro che hanno un basso reddito (inferiore circa ad € 10.700,00) possono beneficiare del gratuito patrocinio e non pagare nulla.
L’accesso alla mediazione consente di godere di alcuni benefici fiscali. In primo luogo tutti gli atti della mediazione sono esenti da ogni imposta o tassa. Il verbale di accordo, se entro il limite di 50,000 euro non è sottoposto alla imposta di registro. In caso di accordo, le parti che versano l’indennità al mediatore, per l’anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi, godono di un credito di imposta fino a 500,00 euro. Se l’accordo non si raggiunge il credito di imposta è ridotto della metà. Il credito di imposta consente in sostanza di compensare debiti, pagare meno imposte o ottenerne il rimborso nei confronti dello Stato.
Attualmente il procedimento di mediazione, in particolare la mediazione obbligatoria è stato oggetto di numerose critiche, in quanto molti ritengono che le parti dovrebbero essere libere di tentare la conciliazione o adire direttamente il Tribunale, senza essere obbligate a rivolgersi prima ad un organismo di mediazione. La questione è sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale italiana che dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi. In attesa della pronuncia la procedura rimane comunque valida.

Avv. Andrea De Rossi

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