Con la sentenza in commento, i Giudici amministrativi non hanno ritenuto ostativo ai fini della concessione del Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
Per arrivare a tale assunto, il Tribunale amministrativo ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 9 comma 4 del T.U. sull’immigrazione che dispone “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puo’ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita’ si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonche’, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi’ della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.“
Ebbene, ad avviso del Tribunale amministrativo, tale disposizione, che per costante giurisprudenza è applicabile nei casi di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, è altresì applicabile anche nel caso di prima richiesta. Da ciò consegue che la condanna, non possa essere considerata automaticamente ostativa ai fini del rilascio del titolo di soggiorno ma, nella valutazione complessiva, vada tenuta presente anche la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e familiare dello straniero.
E’ bene precisare che nel caso di specie si trattava di uno straniero che aveva fatto entrare nel territorio nazionale, illegalmente, il fratello minore.