Salve, sono un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Lavoro in Italia da oltre 3 anni, ora però sono stato licenziato. Posso richiedere l’indennità di disoccupazione?
Roma – 19 aprile 2012 . L’indenità di disoccupazione può essere “ordinaria” o “con requisiti ridotti”
Indennità di disoccupazione ordinaria
A chi spetta
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori subordinati che concludono il loro rapporto di lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà, in presenza di determinati requisiti. Ciò vuol dire che l’indennità spetta qualora il lavoratore sia stato licenziato e non in caso di dimissioni. Eccezionalmente, l’indennità può spettare in caso di dimissioni per giusta causa (come ad esempio se le dimissioni sono conseguenza del mancato pagamento della retribuzione).
La domanda può essere inoltrata sia se il rapporto è a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Per poter inoltrare la domanda, è essenziale che sia stata fornita al Centro per l’impiego, la dichiarazione di “immediata disponibilità al lavoro”.
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, la possibilità di richiedere tale prestazione è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere lavoro subordinato non stagionale, anche se il permesso è in fase di rinnovo.
I requisiti
Sono quattro i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
1) Anzianità contributiva. Il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
2) Requisito contributivo. Il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
3) Capacità lavorativa.
4) Disponibilità al lavoro. Il lavoratore deve fornire al Centro per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa.
La domanda
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione attività su appositi modelli predisposti dall’INPS. La domanda può essere fatta soltanto telematicamente accedendo al sito dell’Ente previdenziale www.inps.it oppure, contattando il call center INPS al numero 803164. In questi casi è però necessario che il richiedente sia in possesso del codice PIN personale, che deve essere richiesto e viene rilasciato dallo stesso Ente previdenziale. Senza il codice PIN la domanda non può essere inoltrata.
L’inoltro può essere effettuato anche mediante i patronati e CAF (centri di assistenza fiscale) abilitati.
I lavoratori domestici, devono allegare alla domanda la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro oppure, una dichiarazione sostitutiva in cui oltre ai dati identificativi del lavoratore deve essere indicato l’ultimo datore di lavoro, il tipo di contratto e l’orario settimanale, la causa di cessazione del rapporto di lavoro e le informazioni relative al rapporto di lavoro.
La domanda può essere accolta o rigettata. Nel caso in cui sia rigetta è possibile ricorrere alla stessa INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con cui si viene informati del rifiuto. In questo caso si consiglia comunque di rivolgersi a patronati abilitati o ad un legale esperto in materia.
A cosa si ha diritto
Se la domanda viene accolta, l’indennità sarà corrisposta nella durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni.
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Se il lavoratore non è in possesso dei requisiti per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, può comunque avere diritto all’indennità con requisiti ridotti. Spetta a coloro che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria.
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.
Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il sito INPS www.inps.it nelle apposite sezioni, contattare il call center o rivolgersi a patronati e CAF abilitati ad inoltrare le domande di disoccupazione.
Avv. Andrea De Rossi