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Può essere revocato il Permesso Ce soggiornanti di lungo periodo?

Salve, volevo sapere in quali casi il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo può essere revocato.

La normativa
Il permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è disciplinato dall’articolo 9 del T.U. sull’immigrazione, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2007 in attuazione della Direttiva Europea n. 2003/109/CE e dagli articoli 16 e 17 del Regolamento di attuazione D.P.R. 394 del 1999.
La revoca, può essere disposta solo nei casi espressamente previsti. Si tratta infatti, di un titolo di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia da un lungo periodo e che evidentemente sono inseriti nel contesto economico e sociale del nostro Paese.
Per questo motivo, la legge prevede che solo in casi particolarmente gravi e comunque individuati, possa essere effettuata la revoca del permesso di lungo periodo.

I casi di revoca
In primo luogo, la legge prevede che la revoca sia disposta qualora il permesso sia stato acquisito fraudolentemente. Ciò sta a significare che, se lo straniero ha presentato documenti falsi o ha effettuato dichiarazioni non corrispondenti a verità, finalizzate all’ottenimento del titolo di soggiorno di lungo periodo non avendone diritto, l’Autorità amministrativa potrà legittimamente disporne la revoca. Si può citare, a tal proposito, la circolare del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2009 dove è stato previsto che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere revocato, qualora acquisito fraudolentemente anche mediante la celebrazione di un matrimonio di comodo.

Il permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo può essere revocato in caso di espulsione. L’espulsione può essere disposta solo nei casi tassativi, previsti dallo stesso articolo 9. Si tratta di casi di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Qualora lo straniero sia appartenente ad organizzazioni terroristiche, oppure dedite ad attività di criminalità organizzata. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di del titolo. Il venir meno delle condizioni per il rilascio del titolo è determinato da condanne anche non definitive per alcune tipologie di reati.

Altra ipotesi di revoca del permesso di soggiorno CE, è l’assenza dal territorio per un lungo periodo. In particolare, è previsto che l’assenza per dodici mesi consecutivi determina la revoca del titolo di soggiorno.

Infine, il permesso è revocato qualora lo straniero acquisisca un analogo titolo in un altro Paese dell’Unione Europea.

Cosa succede dopo la revoca
Successivamente alla revoca, qualora non sia necessario disporre l’espulsione nei confronti dello straniero, viene rilasciato un permesso di soggiorno.
Inoltre, nelle ipotesi di revoca per assenza per un periodo di dodici mesi consecutivi e, di revoca per rilascio  di un titolo analogo da parte di altro Paese dell’Unione Europea, è data comunque la possibilità di riacquistarlo, sempre se in presenza dei requisiti, con il solo periodo di soggiorno ridotto, a tre anni invece che cinque.

Avv. Andrea De Rossi
 

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