21 settembre 2012 – La pubblicazione di oggi, da parte del Ministero dell’Interno, delle risposte alle innumerevoli domande sulla regolarizzazione chiarisce qualche altro aspetto ancora dubbio sulla procedura di emersione.
Premesso che, ancora una volta, nulla si dice su come davvero il cittadino extracomunitario possa dimostrare la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, in sintesi i chiarimenti importanti.
CESSIONE DI FABBRICATO O DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’
Il chiarimento più importante riguarda chi offre alloggio, a qualsiasi titolo, al lavoratore extraUe che deve essere regolarizzato. Così come accadde nell’emersione del 2009, tutti coloro che ospitano il cittadino straniero devono, entro 48 ore dall’invio telematico della domanda di emersione, presentare alle autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione di ospitalità o la cessione di fabbricato. Se il datore ospita il lavoratore, sarà lui stesso a presentare tale dichiarazione che dovrà essere prodotta, insieme a tutta l’altra documentazione, allo Sportello Unico in sede di convocazione per la firma del contratto.
DATORI DI LAVORO CHE HANNO FATTO PRECEDENTE RICHIESTA DI FLUSSI O REGOLARIZZAZIONE (nel 2009)
Il datore di lavoro che ha già usufruito della regolarizzazione del 2009, potrà partecipare a questa emersione solo se ha concluso la procedura con la firma del contratto di soggiorno oppure se ha dichiarato allo Sportello Unico, sempre in sede di convocazione, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.
Il datore di lavoro, invece, che ha presentato una richiesta di nulla osta in occasione dei flussi di ingresso può inviare la domanda di emersione solo se non ha ancora ricevuto da parte dello Sportello Unico la convocazione o se la data di questa è successiva al giorno di invio della domanda di emersione. Può, altresì, partecipare a questa regolarizzazione anche se ha ritirato il nulla osta al lavoro ma, successivamente, ha presentato una dichiarazione di indisponibilità all’assunzione.
Se invece il datore è stato a suo tempo convocato ma non si è presentato senza un giustificato motivo non può usufruire della regolarizzazione.
ATTESTATO IDENTITA’ CONSOLARE PUO’ SOSTITUIRE IL PASSAPORTO
Solo ai fini della presentazione della domanda di emersione il lavoratore che non ha un passaporto o un documento valido per l’espatrio, potrà utilizzare l’attestato di identità rilasciato dalla propria rappresentanza consolare. Al momento della convocazione per la firma del contratto il lavoratore dovrà, però, essere in possesso di un passaporto valido o di altro documento equipollente valido per l’espatrio.
DELEGA DEL DATORE PER IMPEDIMENTO A FIRMARE IL CONTRATTO DI LAVORO
E’ stato chiarito, inoltre, che al termine della procedura di emersione, al giorno previsto per l’appuntamento, se il datore di lavoro è impossibilitato ad essere presente presso gli uffici dello Sportello Unico per l’Immigrazione, potrà delegare il coniuge, il figlio o un parente fino al 3° grado, per la firma del contratto di soggiorno. A tal fine sarà sufficiente una delega semplice invece di una procura notarile che servirà, invece, in tutti gli altri casi.
PRESUNZIONE DELLA PRESENZA ININTERROTTA DEL LAVORATORE DAL 31 DICEMBRE AL GIORNO DELL’INVIO DELLA DOMANDA
La presenza ininterrotta sul territorio italiano si presume fino ad evidente prova contraria. Ciò vuol dire che ad esempio, un timbro sul passaporto successivo al 31 dicembre 2011 potrebbe rappresentare una “evidente” prova contraria.
IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Così come indicato nel modulo EM – DOM/SUB l’alloggio del lavoratore dovrà rispettare le condizioni igienico e sanitarie attestate da idonea documentazione rilasciata dal Comune.
In sede di convocazione, quindi, il lavoratore dovrà esibire, non solo la documentazione attestante la disponibilità dell’alloggio come la dichiarazione di ospitalità, un contratto di affitto o comodato, ma anche il certificato di idoneità alloggiativa o la richiesta presentata al Comune di rilascio.
Avv. Mascia Salvatore