Voglio fare il ricongiungimento familiare con mia moglie e mia figlia, ma non ho il reddito sufficiente. Posso presentare anche il reddito di mio padre che vive con me?
10 ottobre 2013 – Per adempiere il requisito del reddito minimo richiesto per la procedura di ricongiungimento familiare, lo straniero interessato può presentare alle autorità anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 286/98, lo straniero che presenta la domanda per il ricongiungimento deve essere in possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il 2013 l’importo dell’assegno sociale è pari a €5.749,90. Ciò vuol dire che se lo straniero chiede di portare in Italia 2 persone, deve essere in possesso di un reddito annuo di circa €11.500.
Nel caso in cui, però, il proprio reddito risulti inferiore all’importo necessario, il richiedente può chiedere il cumulo di reddito con i familiari conviventi che siano regolarmente soggiornati in Italia. I familiari, nella fattispecie, possono essere i genitori, il coniuge, i figli maggiorenni, il fratello e/o la sorella.
A questo punto bisogna presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, oltre alla documentazione prevista per la procedura, in originale e fotocopia:
- Modello CUD, 730 o Modello Unico del familiare con il quale si fa il cumulo del reddito. Nel caso in cui i coniugi fanno la dichiarazione di reddito congiunta, basta presentare il 730
- Certificato dello stato di famiglia e di residenza;
- Certificati che attestano il legame di parentela nel caso in cui non risulti evidente sul certificato dello stato di famiglia
D.ssa Maria Elena Arguello