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Lavoro stagionale

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria, che vogliano instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un cittadino extraUe residente all’estero devono presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione utilizzando gli appositi moduli predisposti con il decreto flussi. La presentazione di tale richiesta è però subordinata all’emanazione, da parte del Governo, del decreto flussi.

Quali attività possono essere considerate stagionali
I settori che interessano le quote di lavoro subordinato stagionale sono esclusivamente il settore agricolo e il settore turistico. Nell’ambito turistico sono stati superati i limiti legati al periodo di inattività di un azienda ma prevalgono le motivazioni del datore di lavoro quali ad esempio ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo. Il decreto flussi stagionale riserva, usualmente, delle quote a cittadini provenienti da alcuni Stati con i quali l’Italia ha stipulato particolari Accordi, (es. Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto) Prima di inviare la domanda occorre allora verificare se siano state riservate quote ai cittadini provenienti dal Paese di appartenenza del lavoratore che si vuole assumere come Solo chi non appartiene a queste nazionalità ma è già stato titolare di un permesso per lavoro stagionale nell’anno precedente, potrà essere autorizzato ad entrare per esercitare attività lavorativa.

Durata del rapporto di lavoro
L’autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi emanato su Gazzetta Ufficiale. Il rapporto di lavoro può avere una durata minimo di venti giorni e massimo di 9 mesi.

La procedura
Il datore di lavoro (o più datori – in tal caso di parla di richiesta cumulativa , anche per attività in settori diversi comunque appartenenti all’ambito del lavoro stagionale.) inoltra richiesta allo Sportello Unico, utilizzando l’apposita modulistica allegata o specificata nello stesso decreto flussi, inviandola tramite gli uffici postali abilitati. Le associazione di categoria possono inoltrare le richieste di nulla osta per via telematica, per conto delle imprese associate.
Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l’autorizzazione al lavoro. La procedura seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista per il lavoro subordinato generale, anche se sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio (20 giorni al posto di 40) e in merito ad alcune verifiche interne (non è previsto il controllo del Centro per l’Impiego sulla eventuale disponibilità di lavoratori già presenti in Italia). Acquisiti i pareri positivi della Direzione Provinciale del lavoro e della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta che consegna al datore di lavoro (che contestualmente firma il contratto di soggiorno per lavoro), previa richiesta di appuntamento, e invia telematicamente alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza del lavoratore.
Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro invia in originale il nulla osta al lavoratore che deve essere presentato presso la rappresentanza diplomatica italiana, per la richiesta del visto d’ingresso, insieme al passaporto in corso di validità. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno.

Nulla osta pluriennale Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale. La richiesta viene formulata sull’apposito modulo indicando i due precedenti periodi lavorativi per attività stagionale. La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore straniero che ha prestato per due anni di seguito un’attività di lavoro stagionale in Italia, con dimostrazione dell’avvenuto rientro del lavoratore straniero nel Paese di origine al termine dei precedenti periodi di lavoro stagionale. Il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso previste per lavoro stagionale. Il nulla osta pluriennale deve contenere l’indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, il quale – trattandosi di impieghi ripetitivi – dovrà necessariamente corrispondere alla validità indicata nel permesso di soggiorno stagionale relativo all’ultimo anno. Sulla base del nulla osta viene rilasciato allo straniero un unico permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non lo esonera però dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiano all’estero. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall’autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario ed in copia allo sportello unico per l’immigrazione.

Esempio Cittadino marocchino entra per la prima volta in Italia nel 2003 per svolgere un lavoro stagionale della durata di 6 mesi. Al termine dei 6 mesi rientra in Marocco e viene richiamato con i flussi del 2006 dallo stesso datore di lavoro per lo stesso lavoro stagionale per un periodo di 4 mesi. Al termine dei 4 mesi lo straniero rientra nel suo Paese. A questo punto il datore di lavoro , con il successivo decreto flussi., può richiedere allo Sportello Unico, per lo stesso lavoratore una nuova autorizzazione al lavoro triennale. L’autorizzazione potrà essere rilasciata per le 3 annualità ed il permesso di soggiorno avrà una durata di 4 mesi all’anno. Scaduti i 4 mesi lo straniero dovrà rientrare in Marocco per poter successivamente richiedere al Consolato italiano nel suo Paese il rilascio del secondo visto d’ingresso, presentando il nuovo contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti. Anche in questo caso il visto ed il relativo permesso di soggiorno avranno una durata di 4 mesi, alla scadenza lo straniero dovrà rifare la stessa procedura.
Il cittadino marocchino potrà dunque entrare in Italia per svolgere quel lavoro stagionale con quel datore di lavoro per 3 anni consecutivi senza dover passare ogni anno per la procedura dei flussi d’ingresso.
il datore di lavoro del cittadino marocchino poteva anche proporre al lavoratore, dopo il secondo ingresso un contratto per lavoro subordinato negli altri settori – non stagionali (a tempo determinato o indeterminato) all’interno delle quote del decreto flussi.

Il Permesso di soggiorno Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l’attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di svolgere attività autonoma o subordinata.
Profili previdenziali
I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno stagionale sono soggetti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria:
– IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti),
– indennità economica di malattia;
– indennità economica di maternità
– Assicurazione INAIL

In sostituzione di altri contributi (ad es. indennità di disoccupazione) il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo in misura pari agli stessi, destinati ad interventi di carattere socio assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art. 45 T.U.

Diritto di precedenza nell’anno successivo
Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno rientrando, ad esempio, nel proprio Stato alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale.

Conversione del permesso di soggiorno

Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi.
La richiesta di conversione deve essere presentata direttamente dal lavoratore allo Sportello Unico utilizzando l’apposito modulo con lettera raccomandata A/R. Alla domanda va allegato:
a) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità;
b) proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale redatta sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro;
c) copia di valido documento d’identità del datore di lavoro;
d) copia del passaporto del richiedente in corso di validità, con i visti d’ingresso per lavoro stagionale e timbro d’uscita dal territorio nazionale.

Lo Sportello Unico verifica la sussistenza della quota e la regolarità delle condizioni contrattuali applicate. Si precisa che in caso di contratto a tempo parziale, lo stesso non può essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato. Nel caso di parere positivo viene rilasciata l’attestazione di quota libera che deve essere successivamente allegata alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da presentare in Questura attraverso la spedizione del kit dagli uffici postali abilitati.

(aggiornato a maggio 2007)

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Lavoro subordinato non stagionale