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Lavoro subordinato non stagionale

Il datore di lavoro può essere italiano, comunitario o straniero (ovviamente regolarmente soggiornante).

La procedura ha 4 passaggi

1) Il datore di lavoro deve:

innanzitutto presentare un’apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro (bisogna usare l’apposita modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro in occasione dell’emanazione di ciascun decreto flussi). La richiesta deve essere inviata, utilizzando i moduli ufficiali, tramite gli uffici postali abilitati allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per il territorio in cui si svolgerà l’attività lavorativa, o dove ha sede il datore di lavoro oppure dove ha sede legale l’azienda che presenta la richiesta nominativa.

La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente);
b) le complete generalità del lavoratore straniero;
c) l’impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili; nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non deve essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale;
d) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
e) l’impegno da parte del datore di lavoro a garantire un alloggio idoneo, e l’impegno alle spese del viaggio di ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza;
f) l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Alla richiesta devono essere allegati:
a) copia del documento di identità del datore di lavoro (se extracomunitario anche copia del permesso di soggiorno);
b) copia del passaporto del cittadino extracomunitario residente all’estero

Lo Sportello Unico per l’immigrazione deve rilasciare l’autorizzazione al lavoro, il cd. Nulla osta, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda.

Dopo aver verificato le condizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro, l’esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore. e dietro eventuale presentazione della documentazione richiesta al datore di lavoro lo Sportello Unico per l’immigrazione rilascia l’autorizzazione al lavoro nell’ambito della quota prevista dal decreto sui flussi. In via telematica trasmette alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare il nulla osta al lavoro.

2) Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro
Dopo il rilascio del nulla osta al lavoro lo Sportello Unico convoca con lettera raccomandata il datore di lavoro per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di lavoro. Il datore deve recarsi il giorno dell’appuntamento con
– Una marca da bollo da 14.62
– Lettera di convocazione dello Sportello Unico
– copia del documento del datore di lavoro
– certificato di idoneità alloggiativa se richiesto dallo Sportello Unico

All’appuntamento il datore ritira il nulla osta in originale e firma il contratto di lavoro in tre copie. Tale contratto rimane presso gli uffici dello Sportello Unico poiché dovrà essere sottoscritto dal lavoratore straniero al momento del suo ingresso in Italia

3) Richiesta visto di ingresso per lavoro
Il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro in originale (è consigliabile tenere comunque una copia) al cittadino extracomunitario, documento necessario per la richiesta del visto di ingresso per lavoro. Il cittadino straniero, previo appuntamento con la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, presenta richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato allegando il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico e copia del passaporto in corso di validità.

Attenzione !! L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
La Rappresentanza diplomatica italiana deve rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4) Ingresso in Italia
Il lavoratore straniero deve recarsi allo Sportello Unico competente, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, per firmare il contratto di soggiorno per motivi di lavoro portando la documentazione riguardante l’idoneità dell’alloggio (qualora richiesta) e il passaporto munito di visto. Al lavoratore vengono rilasciate due copie originali del contratto di soggiorno per lavoro (una va data al datore di lavoro).

Lo Sportello Unico consegna al lavoratore i moduli già compilati e la busta per la richiesta del permesso di soggiorno tramite gli uffici postali, in virtù della nuova procedura di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno. Il lavoratore deve quindi recarsi presso un ufficio postale abilitato e inviare la busta con i moduli compilati allegando copia del passaporto con il visto, copia del nulla osta al lavoro, copia del contratto di lavoro e del documento del datore di lavoro, la marca da bollo da 14.62 e l’attestato di pagamento di 27.50 euro per il soggiorno elettronico.

L’operatore dell’Ufficio postale rilascia al lavoratore l’assicurata postale munità di particolari codici di sicurezza che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il vecchio "cedolino" che rilasciava la Questura. Tale assicurata legittima da subito il lavoratore ad iniziare a lavorare prima di avere materialmente il permesso di soggiorno.

Attenzione !! Il datore di lavoro deve comunque effettuare tutte le comunicazioni di legge per l’assunzione del lavoratore al:
Centro per l’Impiego
Inps
Inail
Non esiste più l’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione di un lavoratore straniero alla autorità di Pubblica Sicurezza.

(aggiornato a maggio 2007)

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