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Tar Lazio: se lo straniero non conosce le condizioni del rapporto di lavoro, il visto può essere rifiutato nonostante il nulla osta sia stato rilasciato

Con la sentenza n. 201302777, il Tar del Lazio ha dato ragione al Ministero degli Affari Esteri che ha rigettato la richiesta del visto d’ingresso del cittadino straniero che voleva entrare in Italia per svolgere l’attività di lavoro subordinato stagionale.

Il datore di lavoro, che aveva ottenuto il nulla osta al lavoro da parte della Prefettura, ha presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sostenendo che il diniego emesso dal Consolato italiano, nei confronti della richiesta del visto per lavoro subordinato stagionale, rappresenta un abuso del proprio potere.

La Farnesina ha sostenuto che il diniego è stato fatto perché il richiedente non sapeva il tipo di lavoro che veniva a svolgere in Italia, così come non riusciva a dare indicazioni attendibili sul luogo di lavoro e sul datore di lavoro.

Il Tar ha respinto il ricorso e, inoltre, ha sottolineato che il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione non è un elemento sufficiente per l’emissione del visto d’ingresso. Sebbene l’attività del SUI disciplina i flussi dei lavoratori stranieri, le sede diplomatiche hanno l’obbligo di valutare altri requisiti necessari per il rilascio del visto che nella fattispecie, data la necessità temporanea del lavoratore, si basa sull’attendibilità dell’informazione e documentazione presentata durante il colloquio.

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