La scuola è aperta a tutti, ma le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione” del Miur prevedono l’esibizione del documento al momento dell’iscrizione. Asgi: “Prassi illegittima, ci hanno detto che la cancelleranno”
Roma – 20 maggio 2014 – L’istruzione pubblica, in Italia, è aperta anche ai figli degli immigrati irregolari. Questi possono, anzi devono, far frequentare ai loro bambini e ragazzi la scuola dell’obbligo, senza temere di essere denunciati.
Il diritto all’istruzione prima di tutto, insomma. E proprio in base a questo principio nel 2009 non fece strada la proposta della Lega Nord, avanzata durante l’iter della famigerata legge sulla sicurezza, di trasformare i presidi in "cacciatori di clandestini".
Anche il Testo Unico sull’immigrazione, quando fissa la regola generale che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione bisogna esibire il permesso di soggiorno, inserisce alcune eccezioni. Tra queste, ci sono proprio “i provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”.
Tutto chiaro? Sì, se no fosse che le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, pubblicate lo scorso febbraio dal Ministero dell’Istruzione, sembrano prevedere il contrario. Dicono infatti che, dopo l’iscrizione online, la segreteria scolastica deve richiedere alla famiglia anche “permesso di soggiorno e documenti anagrafici”.
“Il permesso di soggiorno – spiegano le Linee Guida – viene rilasciato a uno dei genitori se l’alunno ha meno di 14 anni, direttamente all’alunno straniero se li ha già compiuti. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta”.
Il bello è che nelle righe successive si ricorda che “in mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero”. “La posizione di irregolarità – scrivono correttamente gli esperti di viale Trastevere – non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”.
Ma se questi alunni vanno comunque iscritti, indipendentemente dall’irregolarità del soggiorno in Italia, a che serve chiedere l’esibizione del permesso di soggiorno? Non si rischia, in questo modo, di spaventare gli “invisibili” che comunque hanno pensato bene di mandare i figli a scuola?
Ad accorgersi per prima del problema è stata l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che ha inviato una lettera al ministero dell’Istruzione intimandogli di eliminare dalle Linee Guida la richiesta del permesso e minacciando, diversamente, un’azione legale.
Quella richiesta, ha scritto l’Asgi, è “illegittima, per manifesta violazione dell’art.6, co.2, D.Lgs. 286/1998” che, come dicevamo prima, non prevede l’esibizione del permesso per l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Ed è “discriminatoria, perché ostacola illegittimamente l’iscrizione scolastica dei cittadini stranieri”.
Si tratta poi di una richiesta “irragionevole”, perché “impone ai fini dell’iscrizione stessa l’allegazione di un documento del tutto inutile". E, verrebbe da dire soprattutto, “dannosa”, perché potrebbe “scoraggiare i genitori privi di permesso di soggiorno dall’iscrivere i figli a scuola”.
Un pasticcio, insomma, ma la vicenda sembra avviarsi a un lieto fine. “Subito dopo la nostra lettera, il ministero dell’Istruzione ci ha contattato annunciandoci che le Linee Guida saranno presto modificate” dice a Stranieriinitalia.it l’avvocato Livio Neri dell’Asgi. “Hanno ammesso che la richiesta del permesso di soggiorno è illegittima, si è trattato di un errore e quindi verrà cancellata dalle istruzioni per le segreterie scolastiche”.
Elvio Pasca