Salve. Sono un cittadino sudamericano e ho il doppio cognome sin dalla nascita. Ho controllato la mia domanda di cittadinanza e il decreto di concessione è alla firma. È possibile che mantenga il doppio cognome?
29 ottobre 2014 – Al momento del conferimento della cittadinanza, il decreto di concessione riporta gli stessi dati anagrafici che sono presenti sul certificato di nascita del richiedente.
A seguito di un parere del Consiglio di Stato, i cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana hanno diritto al pieno riconoscimento del nome di origine, cioè da quello che gli è stato attribuito al momento della nascita. Ciò è stato chiarito dal Ministero dell’Interno con la Circolare n.14424/2013, per cui il neo cittadino italiano mantiene le stesse generalità presenti nell’atto di nascita del Paese di origine, anche nel caso in cui lo stesso abbia più cognomi.
L’interessato, quindi, quando compila la domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana, deve trascrivere i propri nome(i) e cognome(i) come indicato(i) nell’atto di nascita. Questi dati vengono, poi, riportati nel decreto di concessione della cittadinanza, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata presentata per matrimonio o per residenza.
La conservazione delle generalità anagrafiche sono previste anche per i figli che diventano italiani in seguito al genitori e che, d’accordo con le leggi del Paese di origine, portano più cognomi.
Se ho cambiato il cognome dopo il matrimonio?
Molte donne, in base alla legge dei Paesi di origine oppure per scelta propria, hanno cambiato il cognome dopo il matrimonio. In questo caso, data la discordanza che si presenta nella documentazione, l’interessata deve allegare alla domanda per la cittadinanza italiana una dichiarazione consolare che dimostri che si tratta della stessa persona.
In questo caso, però, il decreto di concessione della cittadinanza non riporterà il cognome adottato dopo il matrimonio. L’attuale normativa stabilisce, appunto, che il cittadino straniero che diventa italiano mantiene i propri nomi e cognomi trascritti nel certificato di nascita.
Infatti, le generalità con le quali viene riconosciuta la cittadinanza italiana sono le stesse che sono presente nell’atto di nascita. Ciò vuol dire che, nel decreto di concessione della cittadinanza, il cognome assegnato alla signora sarà lo stesso che aveva prima del matrimonio.
A questo punto alla neo cittadina le rimangono 2 strade: cambiare tutta la documentazione italiana che ha con il cognome da sposata (ad esempio il codice fiscale) oppure inoltrare un’istanza, alla Prefettura competente in base alla residenza, per richiedere il cambiamento del cognome, chiedendo che gli venga riassegnato il cognome che ha adottato dopo le nozze.
Infine, è possibile chiedere al Comune (ufficio anagrafico) che rilasci un’attestazione anagrafica che non è altro che una dichiarazione dove è indicato il cambio del nome e cognome; documento che accompagnato dal decreto di concessione della cittadinanza, è utile per poter dimostrare che nonostante la discordanze anagrafiche si tratta della stessa persona.
D.ssa Maria Elena Arguello