Una mia amica romena arriverà in Italia tra qualche giorno. Sarà mia ospite. Dobbiamo comunicarlo a qualcuno? Serve un permesso?
10 marzo 2015 – In questa ipotesi è necessario distinguere due cose: l’ingresso del cittadino comunitario in Italia e l’ospitalità che gli viene data da parte di un altro cittadino, sia questo italiano o non.
Per quanto riguarda l’ingresso, ai cittadini romeni, così come a tutti i cittadini dell’Unione Europea, è riconosciuto il diritto di circolare liberamente in Europa senza bisogno di richiedere alcun visto. L’unica condizione è il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza. Ogni Stato Membro, però, può prevedere particolari “formalità” da compiere dopo l’ingresso del cittadino comunitario sul proprio territorio. Per conoscere le regole di ciascun Stato clicca qui
Lo Stato italiano prevede che ogni cittadino dell’Unione Europea, o il suo familiare, (D. Lgs. 30/2007 modificato dal l D. Lgs. 32/2008) che ha intenzione di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentarsi ad un ufficio di polizia, entro 8 giorni, per dichiarare la propria presenza. Se invece intende soggiornare per un periodo inferiore a tre mesi, non deve fare alcuna dichiarazione.
In realtà è sempre consigliabile fare la dichiarazione di presenza, indipendentemente dalla durata prevista del soggiorno poiché in Italia, nel caso in cui non sia stata fatta, il soggiorno “si presume protratto da oltre tre mesi”, salvo prova contraria. Il cittadino comunitario si vedrebbe costretto a dover provare che soggiorna in Italia da un periodo inferiore a 3 mesi e qualora, non ci riuscisse verrebbe considerato soggiornante da oltre tre mesi.
Soggiornare in Italia da oltre tre mesi prevede, pertanto, obblighi ulteriori, per non incorrere in provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano. E’ infatti obbligatorio per il comunitario richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora che rilascia l’ “Attestato di regolarità di soggiorno”, dimostrando di disporre di risorse economiche sufficienti, assistenza sanitaria, ecc. ecc.
Chi decide di dare ospitalità ad un cittadino comunitario deve invece fare un’apposita comunicazione solo se l’ospitalità offerta supera 30 giorni (per i cittadini extracomunitari deve farsi sempre, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità) : si tratta della cosiddetta “dichiarazione di ospitalità” o cessione di fabbricato, da farsi entro 48 ore dalla messa a disposizione dell’alloggio. La comunicazione va presentata direttamente all’Autorità locale di pubblica sicurezza (commissariati di zona ovvero comando dei vigili urbani qualora non siano presenti i commissariati) oppure spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno utilizzando il modulo ufficiale e allegando i documenti di identità di entrambi. La cessione di fabbricato non è obbligatoria solo nel caso in cui tra le parti vi sia un accordo di comodato o di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Avv. Mascia Salvatore