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Io sono italiano, lei straniera senza permesso di soggiorno. Ci possiamo sposare?

altSono un cittadino italiano fidanzato con una cittadina dell’Ecuador, in Italia senza permesso di soggiorno. Vorremmo sposarci. Cosa dobbiamo fare?

27 marzo 2015 – Il matrimonio tra cittadini stranieri, o tra un cittadino straniero e uno italiano, celebrato nello Stato,  è previsto dall’art.116 del codice civile, il quale non prevede l’obbligatorietà del possesso di un permesso di soggiorno per poter contrarre matrimonio.

Il cittadino extracomunitario deve, chiaramente, non avere impedimenti (gli stessi previsti per il cittadino italiano, come ad esempio non essere già coniugato) e procurarsi alcuni documenti da depositare al Comune.

Prima di tutto il cittadino extracomunitario deve richiedere il “Nulla Osta” alle nozze, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare del proprio paese d’origine presente in Italia ( in alcuni casi il nulla osta è sostituito da un altro certificato, come ad esempio succede per i cittadini austriaci, svizzeri o statunitensi).

Una volta ottenuto il nulla osta deve essere legalizzato dalla Prefettura della città in cui si trova il Consolato. Solo dopo aver ottenuto tale certificato i due futuri sposi possono recarsi al Comune e seguire l’iter normale per la celebrazione del  matrimonio (richiedere le pubblicazioni e attendere 11 giorni per poter contrarre matrimonio).

Il cittadino extracomunitario, una volta sposato con un cittadino italiano, non può essere espulso dal territorio italiano e ha diritto al rilascio di un titolo di soggiorno (art. 19, co. 2, lett. c), D. Lgs n. 286/1998), in particolare, ha diritto al rilascio della "Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'e" (D. Lgs. n.30/2007).

Dopo la celebrazione del matrimonio, i due sposi devono, pertanto, recarsi direttamente in Questura – Ufficio immigrazione, senza utilizzare il Kit Postale poiché, il Ministero dell’Interno ha attribuito esclusivamente alla Questura l’esame delle domande di rilascio e rinnovo delle carte di soggiorno per familiari UE.

Alla richiesta della “Carta di soggiorno”  bisogna allegare:

-1 marca da bollo da € 16.00

– 4  foto formato tessera

-copia del passaporto del cittadino extracomunitario

-copia del certificato di matrimonio

-dichiarazione di presa a carico del cittadino italiano a favore del coniuge straniero con allegata copia del documento di identità.

 

La Questura, a seguito della richiesta, effettuerà gli opportuni accertamenti, presso il domicilio indicato, sulla effettiva convivenza tra i coniugi.

La "Carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Ue" consente al titolare di svolgere qualsiasi tipo di attività, di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di essere equiparato al cittadino italiano nel godimento dei diritti civili.

E’ rinnovabile finché sussistono i requisiti del matrimonio e, in caso di separazione, divorzio o morte del coniuge cittadino italiano il cittadino extracomunitario mantiene il diritto di soggiorno in presenza di determinate condizioni, come ad esempio aver soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale (art. 12 del D. Lgs. 30/2007).

Qualora però il cittadino non avesse le condizioni per mantenere la carta di soggiorno, questa potrà essere convertita in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, subordinato, studio o accesso al mercato del lavoro, in presenza dei requisiti di legge idonei ad ottenere uno di questi permessi (ad esempio se si ha un contratto di lavoro o se si frequenta un corso di studi).

Avv. Mascia Salvatore

ਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? (Punjabexpress.info) 

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Soy italiano, ella extranjera sin permiso de residencia. ¿Podemos casarnos?(Expresolatino.net)

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