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Il Decreto Flussi 2016 è in Gazzetta Ufficiale, 30 mila quote

Via libera a (pochi) ingressi non stagionali, conversioni di permessi di soggiorno e ingressi stagionali. Ecco la nuova “programmazione  transitoria”

 

Roma – 2 febbraio 2016 – Il decreto flussi 2016 è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Quest’anno la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori  non comunitari nel territorio dello Stato” prevede circa 30 mila quote. In particolare, vengono autorizzati 3.600 ingressi di lavoratori non stagionali, insieme a 14.250 conversioni di permessi di soggiorno e a 13.000 ingressi per lavoratori stagionali. 

Ecco tutte le quote, spiegate nel dettaglio, e le istruzioni diffuse dai ministeri del Lavoro e dell’Interno. Quanto al calendario delle domandequelle per ingressi non stagionali e conversioni potranno essere preparate dal 3 febbraio e spedite dal 9 febbraio, quelle per ingressi stagionali potranno essere preparate dal 10 febbraio e spedite dal 17 febbraio

Flussi 2016. Si preparano le domande per ingressi non stagionali e conversioni

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Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2016. (16A00667) 

 (GU n.26 del 2-2-2016)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero; 

   Visto, in particolare, l’art. 3 del Testo unico  sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri generali per la definizione dei  flussi  d’ingresso  individuati  nel Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ provvedere  in via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;    

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione»;    Considerato che il Documento programmatico triennale non  e’  stato emanato;

    Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente  la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori  non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per l’anno 2014, che prevede una quota d’ingresso  di  17.850  lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, Serie  generale,  n.  104  del  7   maggio   2015,   concernente   la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei  lavoratori  non comunitari per lavoro  stagionale  nel  territorio  dello  Stato  per l’anno  2015,  che  autorizza  l’ingresso  di  13.000  cittadini  non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro stagionale;

   Rilevato che e’ necessario prevedere  una  quota  di  ingresso  per l’anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale, residenti all’estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi dell’art. 23 del citato Testo unico  sull’immigrazione,  al  fine  di assicurare continuita’ ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

    Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori imprenditoriali e professionali;

    Visto l’art. 21 del citato Testo unico sull’immigrazione, circa  la previsione di quote riservate all’ingresso di lavoratori  di  origine italiana;

    Ravvisata l’esigenza di prevedere una quota di ingresso in  Italia, nell’anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari  che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del  2015  che gli stessi Paesi  ritenessero  di  utilizzare  per  le  attivita’  di smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi;    Considerata infine  l’esigenza  di  consentire  la  conversione  in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

    Rilevato che ai fini anzidetti puo’  provvedersi  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente utilizzabile per l’anno 2016, risultante dalla  corrispondente  quota di ingresso di 17.850 unita’ per motivi di lavoro non  stagionale  ed autonomo, autorizzata  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in  quanto ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori;  

  Ravvisata inoltre la necessita’ di prevedere una quota di  ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in Italia per l’anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo,  puo’ provvedersi, in via di programmazione transitoria,  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nel  limite  della  quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2 aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto  emanato  per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

    Considerato infine che, allo scopo di semplificare  ed  ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte  dei  datori  di  lavoro  di lavoratori non comunitari stagionali,  e’  opportuno  incentivare  le richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una specifica quota, all’interno della quota  complessiva  stabilita  per lavoro stagionale;

    Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti,  e’  stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del  Consiglio dei ministri, 

                                 Decreta:                                   

Art. 1 

     1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016, sono  ammessi  in  Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita’. 

   2. Nella quota complessiva indicata al comma 1,  sono  comprese  le quote da riservare alla conversione  in  permessi  di  soggiorno  per lavoro subordinato e per lavoro autonomo  di  permessi  di  soggiorno rilasciati ad altro titolo. 

 

Art. 2

      1. Nell’ambito della quota indicata all’art.  1,  sono  ammessi  in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei Paesi d’origine ai sensi dell’art.  23  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286.

    2. E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di  lavoro autonomo, nell’ambito  della  quota  di  cui  all’art.  1,  di  2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all’estero,  appartenenti  alle seguenti categorie:    a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego  di  risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite, nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;    b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da pubbliche amministrazioni;    c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011, n. 850;    d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;    e) cittadini stranieri che intendono costituire  imprese  «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari  di  un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.   

 3. Nell’ambito della  quota  prevista  all’art.  1,  e’  consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di  100  lavoratori  di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay, Venezuela e Brasile. 

   4. Nei limiti della  quota  complessiva  indicata  all’art.  1,  e’ consentito l’ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato  all’Esposizione  Universale  di Milano 2015.

 

Art. 3

1. Nell’ambito della quota di cui all’art.  1,  e’  autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:    a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;    b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;    c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell’Unione europea.    

2.  Nell’ambito  della  quota  di  cui  all’art.  1,   e’   inoltre autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro autonomo di:    a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;    b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo, rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell’Unione europea

 

 Art. 4

1. Sono  inoltre  ammessi  in  Italia,  in  via  di  programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non  comunitari  per l’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 13.000 unita’, da ripartire tra le  regioni  e  le  province  autonome  a  cura  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.    

2. La quota di cui al comma 1  del  presente  articolo  riguarda  i lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea), Costa  d’Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di Macedonia,  Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,   India,   Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.   

3. Nell’ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente articolo, e’ riservata una quota di 1.500 unita’ per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali  il  datore  di  lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato stagionale.

Art. 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente decreto decorrono:    a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  per  lavoro  non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata  al precedente art. 1,  comma  1,  dalle  ore  9,00  del  settimo  giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;    b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1,  dalle  ore  9,00 del quindicesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 Art. 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale, previste dal presente decreto, saranno ripartite  dal  Ministero  del Lavoro e delle Politiche  Sociali  alle  Direzioni  territoriali  del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.   

 2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli articoli 1 e 4 del  presente  decreto,  tali  quote,  ferma  restando ciascuna  quota  complessiva   massima   prevista,   possono   essere diversamente ripartite dal Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali sulla base delle effettive necessita’ riscontrate sul mercato del lavoro.   

 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non comunitari formati all’estero prevista al precedente art. 2, comma 1. 

Art. 7      

Le disposizioni attuative relative  all’applicazione  del  presente decreto  saranno  definite,  in  un’ottica  di  semplificazione,  con apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell’Interno  e   del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

p. il Presidente del Consiglio dei ministri 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 60  

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