Via libera a (pochi) ingressi non stagionali, conversioni di permessi di soggiorno e ingressi stagionali. Ecco la nuova “programmazione transitoria”
Roma – 2 febbraio 2016 – Il decreto flussi 2016 è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.
Quest’anno la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato” prevede circa 30 mila quote. In particolare, vengono autorizzati 3.600 ingressi di lavoratori non stagionali, insieme a 14.250 conversioni di permessi di soggiorno e a 13.000 ingressi per lavoratori stagionali.
Ecco tutte le quote, spiegate nel dettaglio, e le istruzioni diffuse dai ministeri del Lavoro e dell’Interno. Quanto al calendario delle domande, quelle per ingressi non stagionali e conversioni potranno essere preparate dal 3 febbraio e spedite dal 9 febbraio, quelle per ingressi stagionali potranno essere preparate dal 10 febbraio e spedite dal 17 febbraio.
Flussi 2016. Si preparano le domande per ingressi non stagionali e conversioni
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Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2016. (16A00667)
(GU n.26 del 2-2-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del Testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione»; Considerato che il Documento programmatico triennale non e’ stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014, che prevede una quota d’ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 104 del 7 maggio 2015, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015, che autorizza l’ingresso di 13.000 cittadini non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro stagionale;
Rilevato che e’ necessario prevedere una quota di ingresso per l’anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all’estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del citato Testo unico sull’immigrazione, al fine di assicurare continuita’ ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Visto l’art. 21 del citato Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate all’ingresso di lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l’esigenza di prevedere una quota di ingresso in Italia, nell’anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del 2015 che gli stessi Paesi ritenessero di utilizzare per le attivita’ di smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi; Considerata infine l’esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l’anno 2016, risultante dalla corrispondente quota di ingresso di 17.850 unita’ per motivi di lavoro non stagionale ed autonomo, autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori;
Ravvisata inoltre la necessita’ di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l’anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Considerato infine che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori non comunitari stagionali, e’ opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all’interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti, e’ stata conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri,
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita’.
2. Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di cui all’art. 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
3. Nell’ambito della quota prevista all’art. 1, e’ consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
4. Nei limiti della quota complessiva indicata all’art. 1, e’ consentito l’ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano 2015.
Art. 3
1. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
2. Nell’ambito della quota di cui all’art. 1, e’ inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea
Art. 4
1. Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 13.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e’ riservata una quota di 1.500 unita’ per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Art. 5
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 1, comma 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli articoli 1 e 4 del presente decreto, tali quote, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessita’ riscontrate sul mercato del lavoro.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista al precedente art. 2, comma 1.
Art. 7
Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 60