Buongiorno, sono stato licenziato tre mesi fa e sto percependo la Naspi. Mi hanno offerto di fare un lavoro di giardinaggio, mi pagherebbero con i buonni per lavoro accessorio. Questo mi farà perdere l’assegno di disoccupazione?
14 Aprile 2016 – È possibile svolgere l’attività lavorativa accessoria durante il periodo di disoccupazione senza perdere l’assegno, perché trattandosi di un’attività lavorativa, rimunerata con i vouchers, anche noti come “buoni lavoro”, la stessa non implica la stipulazione di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.
Bisogna fare attenzione però, perché se si percepisce una misura di sostegno al reddito, il limite economico per il quale si può svolgere l’attività di lavoro accessorio per l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) è di 4.000 euro lordi (3.000 euro netti).
Qualora i compensi percepiti per questa attività nell’anno civile superassero il limite di 3.000 euro netti e fino a 7.000 euro netti, l’INPS provvederà a ridurre di 80% l’importo del compenso dell’assegno di disoccupazione tra la data dell’inizio dell’attività e la data di fine erogazione dell’assegno di disoccupazione o la fine dell’anno, se antecedente.
Infatti, l’attuale normativa prevede che chi percepisce l’assegno di disoccupazione deve comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, oppure se l’attività è iniziata prima dalla data di presentazione della domanda per la disoccupazione, deve indicare il compenso percepito con i voucher.
Più in generale, chi presta la propria attività con questa tipologia lavorativa non può superare il totale di 9.333 euro lordi (7.000 euro netti) indipendentemente si tratti di uno o più committenti. Se invece la prestazione viene resa nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti, il limite per ciascun committente è di 2.693 euro lordi (2.020 euro netti), ma l’importo totale nell’anno civile rimane di 9.333 euro lordi (7.000 euro netti) per la totalità dei committenti.
È importante precisare che i pagamenti fatti con i buoni lavoro garantiscono la copertura assicurativa (INAIL) e la copertura previdenziale (INPS), ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Ciò vuol dire, ad esempio, che dopo aver svolto un lavoro accessorio, il lavoratore non può richiedere che gli venga erogato l’assegno di disoccupazione in seguito allo svolgimento di questo tipo di attività lavorativa.
Per poter svolgere le attività di lavoro accessorio è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, come ad esempio il permesso rilasciato per motivi di lavoro, familiari, di studio oppure attesa occupazione.
È possibile inoltrare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno se si svolge questa attività lavorativa. Qualora ci siano dei familiari a carico del richiedente, bisogna considerare che il reddito annuo percepito con i vouchers è cumulabile con altri fonti di reddito per raggiungere l’importo minimo richiesto per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del richiedente e i familiari a carico. Infine, il reddito prodotto con questa formula lavorativa non ha nessuna imposizione fiscale.
D.ssa Maria Elena Arguello