Sono residente in Italia da 13 anni e lavoro regolarmente da 5 anni. Vorrei presentare la domanda di cittadinanza italiana per residenza. Che documentazione devo allegare alla domanda?
21 aprile 2016 – I cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza previsto dall’art. 9 della legge sulla cittadinanza (4 anni per i comunitari, 5 anni per gli apolidi e 10 anni per gli extracomunitari) e se sono in possesso di un reddito minimo richiesto (€8.500) per ogni anno del triennio precedente alla data in cui si presenta la domanda.
Oltre ad essere in possesso del codice fiscale, del permesso di soggiorno, del passaporto e della carta d’identità, tutti in corso di validità, devono produrre anche dei documenti emessi dal Paese di origine:
• CERTIFICAZIONE DI NASCITA: a meno che la nascita non sia avventa ed sia stata registrata in Italia, il richiedente deve esibire il proprio estratto dell’atto di nascita (in originale o copia conforme) rilasciato dal Paese di origine, il quale deve recare tutte le generalità, anche dei genitori. È indifferente la data in cui è stato rilasciato questo documento ma è indispensabile che sia legalizzato / apostillato per l’uso in Italia e munito della traduzione, anche essa legalizzata.
Nel caso in cui il richiedente sia donna e abbia acquisito il cognome del marito (attuale o precedente), se nella certificazione di nascita non è indicato anche il cognome di nascita, bisogna presentare anche il certificato estero di matrimonio (in originale o copia conforme) legalizzato / apostillato e tradotto (anche la traduzione deve essere legalizzata) e/o la Dichiarazione consolare in merito alle discordanze.
Se si tratta di un apolide o rifugiato, in mancanza della certificazione di nascita, il richiedente può presentare un’autocertificazione che indichi le proprie generalità e quella dei genitori, formato dalla Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario.
• CERTIFICAZIONE PENALE: il richiedente deve presentare il certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), dovutamente legalizzato/apostillato per l’uso in Italia e munito di traduzione, anche essa legalizzata. Questo documento è valido per 6 mesi dalla data in cui è stato rilasciato. Superato quel periodo, bisogna richiederne uno nuovo e fare nuovamente tutta la procedura per la legalizzazione e la traduzione legalizzata.
Se il richiedente è un apolide o un rifugiato e non può reperire questo documento, può presentare un’autocertificazione, nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.
Solo se l’interessato risulta residente ininterrottamente in Italia dal compimento del 14° anno di età non dovrà presentare questo documento.
Dallo scorso maggio, la domanda si presenta online. Bisogna compilare correttamente tutti i campi richiesti dal modulo, compresi quelli con i dati del reddito, e indicare la marca da bollo da €16.00. Prima d’inviare la domanda, bisogna allegare alla domanda la scannerizzazione (sono ammessi file .pdf, .jpg o .TIFF) di:
• Carta d’identità, passaporto, codice fiscale e Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari, tutti in corso di validità, in un unico file.
• Certificazione estera di nascita, in unico file contenente sia il documento che i timbri di legalizzazioni / apostilla e traduzione legalizzata.
• Certificazione Penale, in unico file contenente sia il documento che i timbri di legalizzazioni / apostilla e traduzione legalizzata.
• Ricevuta del versamento del contributo di 200 € per la richiesta di cittadinanza
In base al Decreto Legge n. 5/2012 per la semplificazione e lo sviluppo, tutta l’altra documentazione “italiana” prima richiesta (casellario giudiziario, carichi pendenti, certificato di residenza, stato di famiglia, CUD, 730 o Modello Unico) è autocertificata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dentro la stessa domanda. La Prefettura, in seguito alla ricezione della domanda, verificherà la veridicità dell’informazione dichiarata mediante una procedura interna, comunicando con il Ministero della Giustizia, il Comune di residenza e l’Agenzia delle Entrate. Attenzione: rilasciare dichiarazioni false o mendaci è un reato che comporta delle sanzioni.
In un secondo momento, la Prefettura convocherà il richiedente presso i propri uffici per portare gli originali di tutta la documentazione che è stata allegata alla domanda così come la marca da bollo indicata nella domanda.
D.ssa Maria Elena Arguello