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Consiglio di Stato: giusto il mancato rinnovo del permesso se lo straniero non comunica la variazione di domicilio

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Questura di Reggio Emilia in merito al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dagli atti è risultato che lo straniero, in sede di rinnovo, ha dichiarato di essere domiciliato ad un indirizzo in cui successivamente era risultato irreperibile. Per la precisione, l’interessato era stato assunto in un altra provincia, per cui avrebbe dovuto comunicare la variazione del proprio domicilio alle autorità. 

 

Infatti, la Questura ha rigettato la richiesta di rinnovo, appellandosi all’art. 6, commi 7 e  del D. Lgs. 286/98 in merito all’obbligo degli stranieri di comunicare alla Questura competente territorialmente entro 15 giorni qualsiasi variazione del domicilio abituale, anche in caso di non essere iscritti all’anagrafe. L’atto di rigetto è stato emanato come previsto dall’art. 5. comma 5 del medesimo testo unico.

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Cosa rischia chi fa lavorare un immigrato irregolare?

Circolare n. 14751/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali