Roma, 18 maggio 2020 – E’ di recente approvazione il nuovo “Decreto Rilancio”, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede, tra le numerose misure, anche nuove disposizioni per la regolarizzazione di cittadini stranieri.
Le categorie interessate da queste procedure di emersione sono le seguenti:
A.1) Lavoratori italiani in nero
A. 2) Lavoratori stranieri cittadini UE e Extra-UE in nero
B) Stranieri irregolari
Viene impropriamente definita “doppia sanatoria” perché permette una doppia regolarizzazione/emersione:
a. lavorativa: di cittadini italiani e stranieri (cittadini UE ed extra-UE) regolarmente soggiornanti;
b. della posizione sul territorio italiano: lavoratori stranieri irregolari, potranno ottenere oltre che un formale contratto di lavoro anche un permesso di soggiorno. Questa possibilità è tuttavia riservata agli stranieri che si trovavano sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020.
L’ ELEMENTO COMUNE ALLE DUE CATEGORIE è il settore lavorativo. E’ possibile accedere all’emersione o all’assunzione di cittadini stranieri irregolari solo nei seguenti ambiti:
1) Agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca ed acquacoltura e attività connesse;
2) Assistenza alla persona affetta da patologie o handicap;
3) Lavoro domestico
Il decreto prevede inoltre la possibilità, per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto dopo il 31 ottobre 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo, di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza e valido solo sul territorio nazionale, finalizzato alla ricerca di un’occupazione.
Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori indicati dalla norma, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Chi potrà accedere a questa procedura?
Potranno accedere a questa procedura i cittadini stranieri extra-UE che soddisfino i seguenti requisiti:
– precedente permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2020;
– aver giù svolto attività lavorativa prima del 31 ottobre 2019 in uno dei settori ricompresi dal Decreto;
Fonti normative
Art. 110bis d.l. rilancio
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45
Avv. Federica Merlo