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Trib Penale Nola febbraio 2008 Espulsione: “giustificato motivo” carenza di mezzi economici

Il cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall’art.14 comma 5 ter e quinquies del D.Lvo 286/98 deve essere assolto nel caso in cui non sia stato in grado di ottemperare all’ordine impartito dal Questore per insufficienza di mezzi economici.
Nella fattispecie un cittadino extraUe, già precedentemente espulso, veniva arrestato a seguito di un controllo presso un mercato rionale, per essersi trattenuto nel territorio italiano nonostante risultasse già espulso con provvedimento prefettizio.
Secondo il Tribunale “per la configurabilità del reato è richiesta pertanto la sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ai sensi dell’art.13 D.P.R. 25.7.1998 n.286, nonchè di un altrettanto valido ordine del Questore emesso ex art.14 comma 5 bis quale esecuzione del decreto prefettizio”. Nei fatti, l’ordine del Questore risultava esser stato carente di adeguata motivazione in merito alla impossibilità, da parte dello Stato italiano, di eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, modalità che costituisce la regola secondo la  normativa vigente. 
Come affermato più volte da altri Tribunali, l’impossibilità di trattenere lo straniero presso un Centro di Permanenza Temporanea, prevista dalla legge come opzione all’accompagnamento alla frontiera, deve essere motivata, non essendo sufficiente l’utilizzo di una mera formula di stile.
Infine, non può ritenersi congruo, e quindi  esigibile, nei confronti dello straniero, l’allontanamento a mezzo del vettore aereo entro un termine così breve (5 giorni) quando la stessa autorità italiana non è stata in grado di ottemperare all’obbligo ex lege di eseguire coattivamente l’espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Tribunale di Nola – sentenza del 06/02/2008
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MOTIVAZIONE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9/07/2007 Tizio veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Nola in stato di arresto per rispondere del reato in rubrica.
 All’udienza, convalidato l’arresto per il reato previsto dall’art.14 comma 5 ter e quinquies D.Lvo 286/98 come modificato dall’art.13 L.30/07/2002 nr.189 e dal D.L.241/2004, si procedeva al rito direttissimo ai sensi dell’art.558 VI° c.p.p.
Il difensore chiedeva un termine a difesa ex art.558 c.p.p. Il Giudice, disposto il rinvio del processo e concesso il nulla-osta all’espulsione, ordinava la immediata liberazione dell’arrestato per questa causa.
All’udienza del 21/01/2008 l’imputato presente formulava, a mezzo del proprio difensore, richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato allo stato degli atti ex artt.442-558 c.p.p.  
Il Giudice, preso atto della richiesta del rito speciale, disponeva la trasformazione del rito avvertendo i presenti della prosecuzione del giudizio in camera di consiglio. Acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, rinviava il processo per la discussione. Alla odierna udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni analiticamente riportate in epigrafe ed, all’esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva il Giudicante che le risultanze processuali non consentono di affermare la penale responsabilità dell’imputato per l’ascritto.
Invero, dal verbale irripetibile di arresto e della relazione resa in sede di convalida dall’Isp. Caio, in forza al Commissariato P.S. di XXXXX, nonchè dagli altri atti redatti dalla P.G. operante e dalla documentazione acquisita (decreto prefettizio di espulsione e contestuale ordine del Questore di XXXX del 9/02/2007), il fatto storico può essere così brevemente ricostruito. In data 8/07/2007, personale di polizia del locale Commissariato di XXXXX, effettuò un controllo all’interno del mercato rionale ove sovente stazionavano cittadini extracomunitari intenti alla vendita ambulante. Nel corso del servizio di perlustrazione, veniva controllato un giovane di nazionalità senegalese in relazione al quale venivano effettuati i necessari accertamenti per la sua identificazione al fine di verificarne la regolare permanenza nel territorio italiano. Dagli accertamenti espletati emerse che lo straniero con il nominativo di Tizio nato il …, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di XXXX in data 9/02/2007 seguito dall’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro giorni cinque dalla notifica.
 Alla luce di quanto emerso in sede investigativa, i carabinieri procedevano all’arresto obbligatorio ai sensi del D.Lvo 286/98 come modificato dall’art.13 L.30/07/2002 nr.189.
In sede di convalida l’arrestato, pur consapevole della necessità di munirsi del permesso di soggiorno per la permanenza nel territorio italiano, giustificava la propria condotta sostenendo di essere impossibilitato a lasciare lo Stato non disponendo di sufficienti mezzi economici.
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Alla stregua degli elementi di prova sinteticamente richiamati, ritiene il Giudicante che l’imputato vada prosciolto dalla contestazione.
Deve premettersi che la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 5 ter D.L.vo 286/1998, introdotta dall’art.13 1° comma della legge 30.7.2002 n. 189 e modificata dal D.L. 14/09/2004 nr.241 convertito in Legge 12/11/2004 nr.271,  sanziona la condotta dello straniero  che "senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis  del medesimo articolo".
Per la configurabilità del reato è richiesta pertanto la sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ai sensi dell’art.13 D.P.R. 25.7.1998 n.286, nonchè di un altrettanto valido ordine del Questore emesso ex art.14 comma 5 bis quale esecuzione del decreto prefettizio. Va da sè che sia il decreto di espulsione prefettizio che il successivo ordine del Questore devono essere stati emessi in presenza dei presupposti e dei requisiti di validità e legittimità elencati nel testo normativo e propri degli atti amministrativi. Ne consegue che tali provvedimenti, oltre ad essere stati emessi in presenza delle situazioni di fatto previste dalla legge, devono contenere altresì l’indicazione delle modalità della loro  impugnazione ed essere stati tradotti allo straniero che non comprende la lingua italiana, nella lingua a lui comprensibile ovvero, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese e spagnola secondo la preferenza indicata dall’interessato. Inoltre, i suddetti provvedimenti devono contenere, giusta il principio generale proprio dell’atto amministrativo imposto dall’art.3 Legge n.241/1990, una adeguata motivazione relativamente alla sussistenza dei presupposti per la loro emanazione ed in merito alla mancata traduzione dell’atto nella lingua conosciuta dallo straniero.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice è tenuto a sindacare la legittimità dell’atto amministrativo attuando il controllo sulla motivazione contenuta nei distinti atti amministrativi, motivazione che deve essere autonoma trattandosi di provvedimenti non sovrapponibili atteso che il decreto prefettizio concerne i presupposti per far luogo all’espulsione, mentre l’ordine del Questore riguarda le modalità di esecuzione dell’espulsione la cui sequenza ha carattere tassativo (cfr.Cass.pen.sez.I°24/11/2005 nr.42555, Zaki;Cass.pen.sez.I°21/12/2006 nr.42168 Ghurbakhsis).
In conclusione, i difetti formali del decreto prefettizio e dell’ordine del Questore così come la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti, rendono l’atto viziato e ricorribile, oltre che oggetto di disapplicazione nel giudizio penale. 
Relativamente all”ordine del Questore di cui all’art.14 comma 5 bis del Testo Unico, non vi è dubbio che esso costituisca una modalità di esecuzione dell’espulsione decretata dal Prefetto da intendersi quale extrema ratio di fronte alla completa inefficienza degli ordinari meccanismi amministrativi. In particolare, l’ordine del Questore deve ritenersi validamente emanato solo in presenza di una situazione di oggettiva impossibilità di dare esecuzione all’espulsione a mezzo di accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica con immediatezza mediante respingimento o imbarco diretto sui vettori o comunque mediante traduzione del soggetto al valico di frontiera. Laddove ciò non sia in concreto possibile per indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ovvero perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o ancora all’acquisizione di documenti per il viaggio, lo straniero dovrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (non oltre trenta giorni) presso un centro di permanenza temporanea  con trasmissione al Tribunale competente per la convalida. In definitiva, solo nell’ipotesi di impossibilità di eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea, si legittima l’emissione del provvedimento di carattere eccezionale, ovverossia l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica. L’ineseguibilità dell’espulsione con le suddette modalità deve essere adeguatamente motivata sebbene non sia richiesta una  elencazione analitica e dettagliata delle ragioni della impossibilità di eseguire l’espulsione con le modalità ed opzioni prioritarie previste dalla legge, nè è necessario che siano materialmente tentati l’accompagnamento coattivo ed il collocamento nel centro di permanenza (cfr. in tal senso Cass.pen.sez.I° 13/04/2006 nr.11578 Rufai Kuku; Cass.pen.sez.I° 24/07/2006 nr.25666 Dumitrica). Come già chiarito in premessa, i difetti formali dell’atto, la carenza dei presupposti che ne legittimano l’adozione e la mancata adeguata motivazione dell’atto incidono sulla sua legittimità sindacabile dal Giudice penale, determinandone l’assoluzione per insussistenza del fatto.
Ulteriore requisito necessario per la configurabilità del reato è l’assenza di un "giustificato motivo" del trattenimento sul territorio, concetto comprensivo di una molteplicità di situazioni oggettive e soggettive anche più ampie rispetto allo stato di necessità ovvero alle ordinarie cause di giustificazione, anche connesse eventualmente alla tutela dei diritti fondamentali della persona.
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Ciò premesso, ritiene il Giudicante che nel caso di specie, l’ordine del Questore sia indubbiamente privo della adeguata motivazione in merito alla impossibilità di eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera che, secondo la normativa vigente, costituisce la regola. Invero, l’atto contiene una serie di motivazioni di stile standardizzate nel documento prestampato e, nel caso di specie, non è stata barrata alcuna delle caselle che esplicitano la ragione della impossibilità di eseguire l’accompagnamento alla frontiera. La motivazione dell’atto appare, dunque, del tutto carente o contraddittoria non comprendendosi affatto la causa della mancata esecuzione dell’accompagnamento alla frontiera che lo Stato deve effettuare in via prioritaria, a preferenza di ogni altra opzione. D’Altro canto, emerge dagli atti che l’ordine del Questore è stato emesso nella stessa data del decreto prefettizio di talchè  appare evidente che l’autorità statale non ha neppure espletato alcun accertamento in merito alla indisponibilità del vettore aereo ovvero in merito alla identità dello straniero, quali possibili causali della mancata esecuzione dell’accompagnamento alla frontiera. Deve poi rilevarsi che l’impossibilità di trattenere lo straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea, prevista dalla legge come opzione all’accompagnamento alla frontiera, è stata motivata con una formula di stile che non dà affatto contezza delle ragioni concrete di tale inadempimento.
Si aggiunga, infine, che l’imposizione contenuta nell’ordine è quella che lo straniero lasci il  territorio dello Stato entro giorni cinque dalla notifica attraverso la frontiera di Roma-Fiumicino e, dunque, con l’utilizzo di un vettore aereo. Al riguardo si evidenzia che se l’autorità statale che ha l’obbligo istituzionale di allontanare lo straniero alla frontiera, non è in grado di procedere a tale adempimento, certamente non appare esigibile dallo straniero stesso l’allontanamento a mezzo del vettore aereo entro cinque giorni dalla notifica. Invero, le obiettive condizioni di vita dell’imputato emerse nel processo, soggetto privo di fissa dimora e non inserito in contesti lavorativi stabili e redditizi, certamente non consentono al cittadino di  ottemperare in tempi ragionevoli all’ordine di lasciare il territorio.  L’imputato non dispone infatti di mezzi economici sufficienti per lasciare lo Stato a mezzo di vettore aereo (ad impossibilia nemo tenetur), dovendo affrontare le spese per l’acquisto del biglietto, laddove lo stesso percepisce guadagni del tutto saltuari in grado di garantirgli la mera sopravvivenza. Si aggiunga infine che il provvedimento amministrativo è stato emesso nel 2007 di talchè non è trascorso neppure un tempo sufficiente a consentirgli di reperire denaro sufficiente per affrontare il viaggio aereo, costo che lo Stato non si è accollato, pur essendo obbligato a  mettere a disposizione vettori aerei per espellere i cittadini destinatari del decreto prefettizio.
Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi certamente sussistente sia il "giustificato motivo" che ha determinato l’impossibilità del cittadino di lasciare il territorio italiano, sia la carenza di motivazione dell’atto in merito alle ragioni della mancata esecuzione da parte dello Stato dell’accompagnamento alla frontiera. 
Ne discende l’assoluzione con la formula di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letto l’art.530 c.p.p. assolve l’imputato dal reato ascrittogli in rubrica perchè il fatto non sussiste.                      
Nola, 06.02.2008
Il Giudice
Dr.ssa Diana Bottillo.

 

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