ROMA
(ANSA) – ROMA, 7 MAR – Nel prevedere finanziamenti vincolati in una materia di spettanza delle regioni, si viola l’autonomia finanziaria e legislativa regionale. Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n.50 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 389, 635, 1252, 1261, 1267, dell’art.1 della legge 296 del 2006, che stabilivano una serie di fondi vincolati per specifiche iniziative. In particolare, si prevedevano fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, sostegno alle scuole paritarie, fondi per le politiche della famiglia, per l’accoglienza degli alunni stranieri. La Consulta ricorda che, nella perdurante mancata attuazione dell’art.119 della Costituzione, autonomia finanziaria degli enti locali, "ci sono precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie. Non sono infatti consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materia di competenza regionale residuale o concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle Regioni e degli Enti Locali". I giudici costituzionali sottolineano infine che "la natura delle prestazioni contemplate nelle norme censurate", impongono che "si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie", facendo cioé salvi i finanziamenti già in corso anche se non esauriti.(ANSA).
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CONSULTA: NO A FINANZIAMENTI DIRETTI IN COMPETENZE REGIONI
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