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Inps Circolare n. 60 del 15 maggio 2008 Nuovi requisiti per il diritto alla pensione

L’Inps con la Circolare n. 60 del 15 maggio 2008 ha fornito istruzioni in merito all’applicazione della legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante nuove norme su previdenza, lavoro e competitività. Questa legge introduce, inoltre, i nuovi requisiti per il diritto alla pensione e una nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e per i fondi speciali.
In particolare, con la presente Circolare, si fa presente che le modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti, infatti, continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa in vigore prima del 1° gennaio 2008.
L’Inps, ricorda che l’articolo 1 della legge n. 247 introduce nuovi requisiti per il diritto alla pensione in sostituzione della legge n. 243 del 2004. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, per i lavoratori dipendenti,  al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva con almeno 58 anni di età per il periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009.
Dal 1° luglio 2009 si applica, invece, il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Le nuove disposizioni richiedono, comunque, che l’interessato sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione e che abbia raggiunto un’età anagrafica minima (che varia a seconda dei casi).
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e almeno 59 anni di età.
Dal 1° luglio 2009 anche per i lavoratori autonomi si introdurrà il c.d. “sistema delle quote”.
La legge n. 247, prevede, tra le altre cose, anche un regime transitorio per coloro hanno maturato 40 anni di contribuzione e per coloro che hanno i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.
 

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