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Posso assumere una colf che attende il rinnovo del permesso?

Vorrei assumere alle mie dipendenze una colf moldava in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Posso assumerla? Quali sono gli adempimenti previsti?
 

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altcolfebadantionline.it

I cittadini extracomunitari che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno godono di pieni diritti a parità di condizioni con i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, secondo quanto stabilisce la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006.

Il datore di lavoro, quindi, può legittimamente instaurare un rapporto di lavoro con un cittadino extraUe in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere all’applicazione di sanzioni, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

– Il rinnovo deve essere stato richiesto nei termini di legge: 90 giorni prima della scadenza se è stato rilasciato a fronte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima se il contratto era a tempo determinato; entro 30 giorni in tutti gli altri casi, come un permesso legato a lavoro autonomo.

L’assunzione del cittadino straniero che non ha rispettato questi termini di legge sarebbe quindi “irregolare” e soggetta alle sanzioni previste dall’art. 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286/98 il quale prevede che: “Il datore che occupa dello straniero privo di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge ovvero sia revocato o annullato è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore assunto”. 

In realtà un’altra disposizione del Testo Unico dice che uno straniero col permesso scaduto può essere espulso solo se non ha chiesto il rinnovo entro i 60 giorni successivi alla scadenza. Di conseguenza, nella prassi, viene spesso ritenuta legittima anche l’assunzione di chi ha chiesto il rinnovo entro i 60 giorni successivi alla scadenza. Per non correre rischi,  verificate presso la Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui verrà prestata l’attività lavorativa quale “indirizzo” viene seguito in questi casi.

– Inoltre, il datore deve verificare a che titolo il cittadino extraUe ha chiesto il rinnovo poiché non tutti i permessi di soggiorno in corso di validità, tanto meno i rinnovi di tali permessi, consentono una legittima assunzione. Può  essere assunto solo chi ha chiesto il rinnovo del permesso per motivi di lavoro, di famiglia,  di studio (ma solo per massimo 20 ore settimanali), protezione sociale, asilo politico o motivi umanitari, e il datore, ai fini della verifica,  deve richiedere  la copia del permesso di soggiorno scaduto nel quale è indicata la motivazione.

La procedura di assunzione

Una legge entrata in vigore lo scorso marzo 2008 ha modificato le modalità  di comunicazione delle nuove assunzioni.
Oggi, quando si assume un cittadino extraUe, è necessario, almeno entro il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro effettuare la sola comunicazione al Centro Per l’impiego territorialmente competente, per adempiere a tutte le altre comunicazioni (Inps,Inail, ecc.)
Tale comunicazione, solo per il lavoro domestico, può esser fatta utilizzando l’apposito modulo UnificatoLav reperibile direttamente presso gli Uffici del Centro per l’Impiego o scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Il modulo può essere:

– spedito telematicamente collegandosi al sito www.lavoro.gov.it e seguendo la procedura di accreditamento;
– spedito con raccomandata A/R;
– spedito a mezzo fax ;
– consegnato a mano (in tal caso è consigliabile farsi attestare dall’Ufficio  la data di consegna ).

Come dicevamo, il datore non è più tenuto a comunicare la nuova assunzione anche  all’INPS e INAIL poiché è lo stesso Centro per l’Impiego che deve  trasmettere la comunicazione con i relativi dati,  ai competenti enti previdenziali (pluriefficacia della comunicazione). L’inps, successivamente, provvede ad inviare i bollettini per il pagamento dei contributi presso il domicilio dichiarato dal datore di lavoro.

Attenzione: è però rimasto in capo al datore di lavoro che assume un cittadino extraUe in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o del rinnovo per tale motivazione), l’obbligo di compilare il modello Q  in triplice copia, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore. Una di queste copie va inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, allo Sportello Unico per l’immigrazione competente. In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

 Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

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