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LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

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Tutti gli aggiornamenti a questa sezione li troverete nel portale dedicato a colf e badanti: come assumere una colf, gli stipendi minimi, i contributi Inps, le ferie, la malattia, problemi sul lavoro, i diritti delle colf e badanti immigrate, moduli e soprattutto le risposte alle vostre domande in l’Esperto risponde.


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Con il nuovo sistema informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, attivo dal 1° Aprile 2008, un’unica comunicazione sostituisce le innumerevoli comunicazioni che un tempo dovevano essere inviate ai diversi uffici (CPI, INPS, INAIL, Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione) nei diversi momenti del rapporto di lavoro domestico: assunzione, proroga, trasformazione e cessazione.

I modelli da compilare si possono scaricare dal sito del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it > comunicazioni obbligatorie online > area download > modelli unificati > lavoro domestico).

Nella comunicazione obbligatoria di assunzione il datore di lavoro è tenuto a comunicare i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica professionale, la tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo. Ricordiamo che per sede legale s’intende la residenza o domicilio legale del datore di lavoro, mentre si dovrà indicare la sede di lavoro solo se diversa dalla residenza o domicilio legale.

Una volta compilata, la comunicazione dovrà essere inviata al Centro per l’Impiego competente per zona almeno il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro per mezzo di:
–    inoltro on line attraverso i siti www.lavoro.gov.it/co ,previo accreditamento sul sito
–    raccomandata A/R
–    fax
–    consegna a mano

Il Centro per l’impiego, ricevuta la comunicazione, trasmetterà agli altri enti le informazioni relative al  lavoratore e successivamente il datore di lavoro riceverà i bollettini per il pagamento dei contributi.
Per inoltrare la comunicazione on line, è necessario che il datore di lavoro si registri ai fini del riconoscimento presso i siti regionali (o provinciali nel caso delle Province Autonome di Bolzano e Trento). L’accesso a tali siti avviene sempre tramite il sito del Ministero, http://www.lavoro.gov.it/co > sistemi informativi regionali. Una volta accreditato, otterrà una password per l’accesso al sistema e potrà trasmettere i dati richiesti.

Il servizio informatico rilascerà una ricevuta elettronica attestante l’avvenuta presa in carico della comunicazione. Nella ricevuta saranno indicati il codice di comunicazione e la data di comunicazione, che  è certificata dal sistema stesso.

Attenzione!!
Nel caso in cui il lavoratore sia un cittadino non europeo, il datore di dovrà deve comunque spedire per raccomandata A/R anche il contratto di soggiorno – modulo Q – allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente. Questo non vale solo per i datori di lavoro che hanno sottoscritto il contratto di soggiorno negli uffici dello Sportello Unico per l’Immigrazione, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro.

Attenzione!!
Se il lavoratore è convivente, il datore di lavoro dovrà spedire o presentare al Commissariato di Polizia di zona il modulo “Cessione di fabbricato” entro 48 ore dall’inizio della convivenza.
La convivenza dovrà anche essere denunciata all’Ufficio anagrafe del comune di residenza, entro 20 giorni dall’inizio della convivenza.
Il lavoratore dovrà recarsi presso l’Ufficio comunale per chiedere l’iscrizione anagrafica portando con sé copia del passaporto e del permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro potrà accompagnare il lavoratore e fare davanti all’operatore comunale la dichiarazione di consenso all’alloggio oppure potrà fare tale dichiarazione per iscritto, allegando una fotocopia del documento di identità, e darla direttamente al lavoratore.

Attenzione!!

Il datore di lavoro che omette o ritarda la comunicazione al Centro per l’impiego rischia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria quintuplicata rispetto agli importi precedentemente previsti (erano da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

La stipula del contratto tra le parti

Una volta concordate verbalmente le condizioni di lavoro, e’ obbligatorio metterle per iscritto in una lettera d’assunzione (es. durata del periodo di prova, la retribuzione pattuita, l’orario di lavoro) che, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Questo anche se il datore di lavoro ha seguito la procedura della richiesta nominativa e lo Sportello Unico gli ha rilasciato il contratto di soggiorno.
ATTENZIONE:
In assenza di contratto scritto, in caso di controversia, generalmente vengono fatte valere le condizioni contrattuali del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico.

1) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato nei seguenti casi:
•    per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
•    per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
•    per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
•    per sostituire lavoratori in ferie.
In questi casi, i datori di lavoro possono avvalersi delle agenzie di lavoro interinale per l’assunzione.

2) IL PERIODO DI PROVA
I lavoratori domestici sono soggetti a un periodo di prova che ha una durata massima fissata per legge: per i lavoratori inquadrati nei livelli  Profilo A, A SUPER, B B SUPER C , C SUPER, e per quelli a ore o a mezzo servizio il periodo di durata massima è di 8 giorni. Per il livelli Profilo D, D SUPER, 30 giorni. I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo, quindi sono esclusi i giorni di festività, permessi, malattia.
Il patto di prova può anche essere verbale, ma dovrà essere redatto per iscritto se limita la durata della prova rispetto ai termini fissati dalla legge o ne esclude totalmente l’applicazione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, ma il lavoratore ha diritto al pagamento della retribuzione maturata comprese eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario.
Al termine del periodo di prova, se non è intervenuta alcuna volontà di interrompere il rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro o del lavoratore, il rapporto di lavoro si intende perfezionato a tutti gli effetti.

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