Roma, 2 novembre 2022 – Il lavoratore stagionale proveniente da un Paese extra-UE e che abbia fatto ingresso in Italia mediante la procedura dei cosiddetti Flussi, ha i medesimi diritti riconosciuti a tutti i lavoratori, sia italiani che stranieri.
Occorre ricordare però che, una volta giunto in Italia il lavoratore straniero dovrà dichiarare la propria presenza in Italia entro 8 giorni dall’ingresso e presentare domanda del relativo permesso, che sarà inoltre rinnovabile o convertibile in un secondo momento qualora ne ricorrano i requisiti.
Quindi anche a tale categoria di lavoratori è riconosciuta una tutela previdenziale, pur limitata ad alcune forme proprio in ragione della durata limita dei contratti in questione.
E’ quindi riconosciuta:
– l’assicurazione contro le malattie;
– l’assicurazione di maternità;
– l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
– la pensione l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Con riferimento alla pensione di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, a differenza degli altri lavoratori, gli stagionali in caso di rimpatrio potranno richiederla (in base ai contributi versati) solo al compimento dei 65 anni.
Inoltre, questi potranno trasferire i propri contributi nel proprio Paese di provenienza e, in caso di ritorno in Italia, ricostituire la propria posizione contributiva.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato