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Permesso di soggiorno per protezione speciale, chi ne ha diritto? Le risposte nella mini-guida del Ministero

Roma, 6 dicembre 2022 – Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018 e i presupposti per il suo rilascio sono stati poi ampliati dal Dl 130/2020, convertito nella legge 173/2022 che ha riformulato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), ampliando le ipotesi di divieto di espulsione. La protezione speciale viene concessa quando, al ricorrere di determinati presupposti, non è possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Chi ha diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso di soggiorno per “protezione speciale”  è regolato innanzitutto  dall’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 che ne prevede il rilascio  nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma  ritiene  ricorrano i  presupposti  di  cui  all’articolo  19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento). In questi casi la Commissione trasmette  gli  atti  al  questore  per  il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  ((biennale))  che  reca  la dicitura   “protezione   speciale”. 
ll permesso per protezione speciale può essere chiesto dai cittadini stranieri direttamente alla Questura, anche al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale (vedi infra).

Quali sono i presupposti che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale?

Il permesso per protezione speciale  è rilasciato dal Questore, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art. 19 del Testo Unico Immigraizone. Tale articolo protegge la persona dall’espulsione  o dal   respingimento verso  uno  Stato  in  cui  possa  essere  oggetto  di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un  altro  Stato  nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Infine tale articolo, per come modificato dalla L. 173/2020 esclude espressamente la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l’amministrazione dovrà tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

È possibile richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale?

Si, il permesso per protezione speciale, così come delineato dal d.l. n. 130/2020 (convertito dalla legge n. 173/2020), che ha modificato l’art. 19 del TUI, non è disciplinato esclusivamente dall’art. 32, trattandosi di un particolare tipo di permesso che può essere rilasciato allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1 e 1.1. dell’ art. 19, anche direttamente dal Questore, previo parere delle Commissioni territoriali.

Come chiarito dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo con la circolare del 19 luglio 2021,  il permesso per protezione speciale può in sostanza essere ottenuto dallo straniero in esito a due diversi procedimenti. Il primo coincide con quello delineato dall’art. 32 coma 3 del d.lgs. 25/2008: la Commissione territoriale, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove non ne ravvisi i presupposti, ma accerti l’esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell’articolo 19 d.lgs. 286/98, ne dispone il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore affinché vi provveda.

Il secondo prende le mosse da una domanda dello straniero che può rivolgersi direttamente al Questore per ottenere il permesso, che potrà essere rilasciato previa acquisizione del parere della commissione territoriale sull’esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell’art. 19 TUI.

Il permesso per protezione speciale è in ogni caso lo stesso ed è sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti e cioè nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art. 19 TUI. Tale accertamento può essere effettuato a monte dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale che dispone l’inoltro della documentazione al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale  oppure può essere richiesto alla medesima Commissione dal Questore cui sia stata presentata domanda di rilascio del titolo direttamente dallo straniero.

Quale è la procedura nel caso in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale sia richiesto direttamente al questore dallo straniero?

Se la domanda di permesso per protezione speciale viene presentata direttamente alla Questura, questa la trasmette, insieme a ogni altra documentazione e informazione utile alla valutazione, alla Commissione territoriale, chiamata a esprimere un parere vincolante sul rilascio del permesso entro 30 giorni dalla ricezione. Se la Commissione ritiene ci siano elementi che potrebbero portare anche al riconoscimento della protezione internazionale, lo segnala alla Questura perché informi il richiedente sulla possibilità di presentare domanda di asilo.

Quale è la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale? Può essere rinnovato?

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è di durata biennale Il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale.

È possibile lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale? E’ possibile convertirlo in un permesso per motivi di lavoro?

Si, il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni).

Il comma 1 bis dell’art. 6 del TUI, espressamente prevede che sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, una serie di permessi di soggiorno tra cui “il permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;” (e cioè in tutti i casi in cui il diniego della protezione internazionale sia stato negato per ragioni connesse alla pericolosità sociale del richiedente).

La giurisprudenza (cfr Tar Veneto sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022), dando una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha chiarito  che la possibilità di conversione va garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario), sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Tale permesso di soggiorno, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina. Un’interpretazione diversa risulterebbe priva di ogni ratio e logica.

È possibile presentare autonoma domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente in questura se è contemporaneamente pendente il procedimento per la concessione della protezione internazionale? E nel caso in cui è pendente il  ricorso giurisdizionale?

La Commissione Nazionale sul diritto di asilo, con una circolare del 3 luglio 2022  ha riconosciuto che, in assenza di una disciplina che regoli l’eventuale sovrapposizione dei due procedimenti e stante l’autonomia dei due procedimenti, l’ipotesi in cui, al momento di presentazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in Questura, la procedura di protezione internazionale sia ancora pendente, la domanda presentata in Questura deve ritenersi “assorbita” nella procedura di protezione internazionale. In tal caso la Questura dovrà informare l’interessato del fatto che, essendo già in corso una procedura di protezione internazionale davanti alla competente Commissione territoriale, l’istanza presentata in Questura “non può essere considerata ammissibile”, e che la documentazione da lui presentata ai fini dell’eventuale riconoscimento – almeno – della protezione speciale, sarà integralmente e prontamente trasmessa alla Commissione per la sua valutazione.

Se invece,  al momento della presentazione della domanda diretta di protezione speciale in Questura, la procedura di protezione internazionale avviata in precedenza sia in fase di contenzioso davanti all’autorità giurisdizionale, la domanda diretta alla Questura deve ritenersi ammissibile, anche in considerazione della notevole lunghezza dei procedimenti giurisdizionali e il possibile mutamento o venir meno delle condizioni che sussistevano al momento dell’istanza (situazione lavorativa, familiare, sanitaria ecc.).

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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