TAR Roma sentenza del 13 giugno 2008 diniego visto ingresso per transazione finanziaria illegittima
TAR Roma, Sezione Interna I Quater, sentenza n. 5808 del 13 giugno 2008 diniego visto ingresso per transazione finanziaria illegittima
Il Tribunale Regionale Amministrativo di Roma ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato del Consolato Generale d’Italia a Canton.
A fondamento del gravame la ricorrente prospettava l’esistenza del vizio di difetto di motivazione e violazione dell’art. 4 d. lgs. n. 286/98 in quanto il diniego di visto emesso dal Consolato sarebbe privo di idonea motivazione e le circostanze in esso indicate non sarebbero ostative all’ingresso della ricorrente in Italia.
La censura in esame è infondata in quanto il provvedimento impugnato appare correttamente motivato avendo, il Consolato, indicato a fondamento del diniego di visto l’esistenza di una transazione finanziaria illegittima comprovante la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’ingresso in Italia.
La somma di denaro, oggetto della transazione finanziaria, non appare giustificabile nè compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e risulta, invece, solo finalizzata a consentire l’ingresso della ricorrente in Italia in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:
– Dr. Giancarlo Luttazi – Presidente;
– Dr.ssa Antonella Mangia – Giudice;
– Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4182/08 R.G. proposto da LIN YUCHAI elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 113 presso lo studio dell’avv. Lollini e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Serena Bulleri e Flavio Bulleri del foro di Pisa
CONTRO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 238 del 05/02/08 con cui il Consolato Generale d’Italia a Canton ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato in Italia presentata da Lin Yuchai;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Rilevato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 238 del 05/02/08 con cui il Consolato Generale d’Italia a Canton ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato in Italia dalla predetta presentata;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Rilevato che a fondamento del gravame la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di difetto di motivazione e violazione dell’art. 4 d. lgs. n. 286/98 in quanto il diniego di visto emesso dal Consolato sarebbe privo di idonea motivazione e le circostanze in esso indicate non sarebbero ostative all’ingresso della ricorrente in Italia;
Considerato che la censura in esame è infondata in quanto il provvedimento impugnato appare correttamente motivato avendo indicato a fondamento del diniego di visto l’esistenza di una sottostante transazione finanziaria illegittima comprovante la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’ingresso in Italia;
Rilevato, in particolare, che dalla documentazione (missiva del Consolato datata 05/05/08) trasmessa (per errore) dalla difesa erariale in altro giudizio trattato dallo stesso Collegio alla Camera di Consiglio odierna (proc. n. 4183/08 R.G.) ed avente ad oggetto la medesima fattispecie riguardante altra cittadina cinese, difesa dagli stessi avvocati costituiti nel presente giudizio, emerge che la ricorrente ha dichiarato di avere corrisposto una somma di circa ottomila euro perché la cittadina cinese Su Bilian richiedesse il nulla osta necessario per il suo ingresso in Italia;
Considerato che la dazione di tale somma di denaro non appare logicamente giustificabile (anche in relazione alla gratuità dell’alloggio che la richiedente il nulla osta si è impegnata a fornire) nè compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e risulta, invece, espressione di una transazione finalizzata a consentire l’ingresso della ricorrente in Italia in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Ritenuti, poi, sussistenti giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2008.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE