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Mi hanno denunciato, rischio il permesso?

Salve, mi sto occupando della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno di un mio amico. Lui ha il timore che la Questura non gli rinnovi il permesso perchè è stato denunciato e c’è un procedimento penale in corso. Avrà problemi?

La legge italiana prevede che i cittadini stranieri che intendono fare ingresso nel nostro Paese e coloro che sono già regolarmente soggiornanti, devono rispettare delle condizioni per poter acquistare o mantenere il diritto al soggiorno in Italia.

L’art. 5 comma 1 del Testo Unico per l’Immigrazione stabilisce che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 comma 3 ossia che non risultino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che non siano stati condannati, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p. (patteggiamento), per i reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale oppure per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e di minori da impiegare in attività illecite.

Pertanto, non tutti i reati impediscono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma solo quelli previsti dal testo unico sull’immigrazione. Ad esempio la condanna per i reati di false dichiarazioni  e di uso di atto falso non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno .

I reati di particolare gravità  richiamati dall’art. 380 comma 1 sono quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
L’art. 380 al 2 comma, invece, elenca altri reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anch’essi ostativi all’ingresso e alla permanenza  nello Stato.
Tra le fattispecie più rilevanti vi rientrano:
– devastazione e saccheggio; 
– rapina e estorsione;
– resistenza a pubblico ufficiale;
– false informazioni al pubblico ministero;
– favoreggiamento personale o reale;
– contraffazione e uso pubblico di sigilli contraffatti [es: contraffazione del contrassegno che attesta l’avvenuto pagamento della tassa di circolazione, falsificazione targhe automobilistiche, contraffazione stemma della repubblica Italiana sui moduli delle carte di identità];
– violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
– bigamia;
– maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: (omicidio / infanticidio in condizioni di abbandono; – – lesione personale grave o gravissima (solo se dolosa);
– abbandono di minori o incapaci;
– riduzione in schiavitù;
– sequestro di persona; 
– prostituzione e pornografia minorile;
– violenza sessuale;
– violenza privata;
– violazione di domicilio aggravata (commessa con violenza sulle persone o sulle cose, o colpevole palesemente armato);
– furto aggravato;
– truffa aggravata;
–  usura;
– ricettazione;
– riciclaggio,

Solo la condanna definitiva per i reati tassativamente previsti dalla norma del Testo Unico esclude il rinnovo del permesso di soggiorno comportando un’efficacia preclusiva della permanenza nel territorio dello Stato.
Fino alla pronuncia di condanna, quindi, il cittadino extracomunitario, per il quale è in corso un procedimento penale, non deve temere che la Questura gli neghi il rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte ad una semplice denuncia (o pendenza di un procedimento penale)  il rifiuto di rinnovo del permesso sulla base di una pericolosità sociale puramente presunta, rappresenterebbe una violazione del limite stabilito dalla legge (dall’articolo 4 comma 3 testo unico immigrazione). Tale norma, infatti, se da un lato prevede, quale conseguenza la revoca del permesso di soggiorno in corso di validità o il suo mancato rinnovo, a fronte di una condanna definitiva, dall’altro implicitamente esclude che tali conseguenze possano esservi quando il procedimento penale non si è concluso, a meno che non vi siano una serie di circostanze univoche che possano giustificare una specifica valutazione di pericolosità sociale.
Ai fini dell’adozione un provvedimento di diniego di rinnovo/revoca del permesso di soggiorno, inoltre, la legge (art. 5 comma 5) prevede che la Questura debba tener conto di eventuali “nuovi elementi”, da valutare caso per caso, che ne potrebbero consentire comunque il rinnovo (in via del tutto eccezionale) (v. Sentenza ).Nell’adottare il provvedimento di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, addirittura, la Questura deve tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano

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