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Consiglio di Stato Sentenza 1 luglio 2008 Rinnovo pds lavoro autonomo senza condizione reciprocità

Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 3266 del 1 luglio 2008.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Questore della Provincia di Piacenza contro il cittadino iraniano che aveva richiesto il rinnovo del permesso di sogiorno per motivi di lavoro autonomo, in assenza però della condizione di reciprocità con lo Stato iraniano ai sensi dell’art. 16 delle preleggi, e perché l’art. 10 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che deroga a tale condizione di reciprocità, sarebbe applicabile nella sola fase di regolarizzazione delle situazioni pregresse, senza effetti per quelle successivamente venute in essere.
Le considerazioni svolte, però, evidenziano che, benché l’articolo 10 su menzionato abbia natura straordinaria, diretta in modo diretto ed immediato all’emersione dalla clandestinità degli extracomunitari presenti sul territorio dello Stato abusivamente, la scelta del legislatore di prescindere dall’esistenza della condizione di reciprocità per l’esercizio di attività commerciali da parte dello straniero non può essere interpretata in modo restrittivo e limitata ai soli casi di regolarizzazione di situazioni clandestine, ma risponde ad evidenti esigente di solidarietà sociale e di politiche di integrazioni, e deve riguardare, salva la sua manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, tutti i cittadini extracomunitari regolarmente in Italia che vogliano intraprendere un’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto, il permesso di soggiorno, concesso per lavoro subordinato può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche quando difetti il requisito della reciprocità con lo stato di appartenenza del cittadino extracomunitario di cui all’art. 16 delle preleggi.
L’art. 10 del predetto decreto legge consentiva ai cittadini extracomunitari, che avessero regolarizzato la loro posizione relativa all’ingresso ed al soggiorno, di svolgere attività di lavoro autonomo, nel rispetto delle condizioni all’epoca vigenti, derogando espressamente al requisito della reciprocità.
Quindi da ciò dovrebbe desumersi che, mentre i cittadini extracomunitari abusivamente presenti sul territorio italiano avrebbe avuto la possibilità di svolgere un’attività commerciale a condizione di regolarizzarsi, quelli già regolarmente presenti in Italia non avrebbero mai la possibilità di modificare la propria posizione lavorativa, fissata una volta per tutte, senza possibilità di modifica, nell’originario titolo che li legittimava a soggiornare in Italia: l’inammissibilità di una simile interpretazione è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del diniego impugnato, non essendo stata peraltro contestata la validità e la regolarità degli atti posti dall’interessato a fondamento della richiesta di trasformazione del titolo di soggiorno da lavoro subordinato in lavoro autonomo.
In conclusione, l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciali da parte dei cittadini extracomunitari, alle condizioni all’epoca richieste, prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocità e deve essere concessa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3266/2008
Reg.Dec.
N. 1275 Reg.Ric.
ANNO   2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul ricorso n. 1275/2003 proposto dal Questore della Provincia di Piacenza rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è per legge domiciliato;
contro
il sig. Nikjood Majid (alias Nikjooy Majid), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 991/2001 in data 11 dicembre 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni. Udito l’avv. dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Parma, il sig. Nikjood Majid (alias Nikjooy Majid), cittadino iraniano, impugnava il provvedimento Cat. A12/96 in data 24/12/1996 con il quale il Questore di Piacenza aveva respinto la sua istanza, intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, mancando la condizione di reciprocità con lo Stato iraniano ai sensi dell’art. 16 delle preleggi, e perché l’art. 10 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che deroga alla condizione di reciprocità, sarebbe applicabile nella sola fase di regolarizzazione delle situazioni pregresse, senza effetti per quelle successivamente venute in essere.
Lamentava violazione del predetto art. 10 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, in particolare per l’insufficiente accertamento della condizione di reciprocità.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Parma, accoglieva il ricorso, condividendo l’interpretazione dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, proposta dal ricorrente, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza il Questore di Piacenza propone il ricorso in epigrafe, contestando gli argomenti dedotti e chiedendo il suo annullamento, con la conferma della validità del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è da respingere.
Il collegio condivide l’orientamento manifestato da ultimo dalla IV Sezione con decisione 22 ottobre 2004, n. 6927, ed in precedenza dalla Sezione I, parere n. 3086792 del 30 gennaio 2003 e dalla stessa IV Sezione, 25 maggio 1998, n. 866; 22 giugno 2000, n. 3506, secondo il quale ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il permesso di soggiorno, concesso per lavoro subordinato può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche quando difetti il requisito della reciprocità con lo stato di appartenenza del cittadino extracomunitario di cui all’art. 16 delle preleggi.
L’art. 10 del predetto decreto legge consentiva ai cittadini extracomunitari, che avessero regolarizzato la loro posizione relativa all’ingresso ed al soggiorno, di svolgere attività di lavoro autonomo, nel rispetto delle condizioni all’epoca vigenti.
Il precedente art. 4, quinto comma, come già accennato, consentiva di utilizzare il permesso di soggiorno per la modifica del titolo lavorativo.
Solo l’art. 10, primo comma, espressamente prevede la deroga al requisito della reciprocità.
Giustamente ha osservato la Quarta Sezione che a voler seguire l’interpretazione del quadro normativo sopra riassunto dovrebbe ammettersi che, mentre i cittadini extracomunitari abusivamente presenti sul territorio italiano avrebbe avuto la possibilità di svolgere un’attività commerciale a condizione di regolarizzarsi, quelli già regolarmente presenti in Italia non avrebbero mai la possibilità di modificare la propria posizione lavorativa, fissata una volta per tutte, senza possibilità di modifica, nell’originario titolo che li legittimava a soggiornare in Italia: l’inammissibilità di una simile interpretazione è sufficiente a dimostrare la fondatezza delle tesi dell’appellato e l’illegittimità del diniego impugnato, non essendo stata peraltro contestata la validità e la regolarità degli atti posti dall’interessato a fondamento della richiesta di trasformazione del titolo di soggiorno da lavoro subordinato in lavoro autonomo.
In conclusione, la puntuale disciplina contenuta nell’art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, deve essere letta nel senso sopra indicato laddove al primo comma prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocità per l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciali da parte dei cittadini extracomunitari, alle condizioni all’epoca richieste.
Benché il ricordato articolo 10 sia espressamente rubricato “Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni” e pur dovendo quindi ammettersi la natura straordinaria di tale disposizione, diretta in modo diretto ed immediato all’emersione dalla clandestinità degli extracomunitari presenti sul territorio dello Stato abusivamente, non può disconoscersi che la scelta del legislatore di prescindere dall’esistenza della condizione di reciprocità per l’esercizio di attività commerciali da parte dello straniero non può essere interpretata in modo restrittivo e limitata ai soli casi di regolarizzazione di situazioni clandestine, ma risponde ad evidenti esigente di solidarietà sociale e di politiche di integrazioni, così che detta previsione deve riguardare, salva la sua manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, tutti i cittadini extracomunitari regolarmente in Italia che vogliano intraprendere un’attività commerciale.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe BARBAGALLO      Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO         Consigliere
Aldo SCOLA     Consigliere
Francesco BELLOMO   Consigliere
Manfredo ATZENI         Consigliere Est.
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere       Segretario
Manfredo Atzeni      Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il…..27/06/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

      Il Direttore della Segreteria

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