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Formazione all’estero: domande ai SUI solo se i lavoratori risultano formati

Roma, 10 settembre 2024 – “Si informa che le domande di nulla osta al lavoro ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/98 (modello di domanda LFE) saranno inoltrate allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente solo se, a seguito di verifica, il lavoratore richiesto risulti tra coloro che sono stati formati all’estero nell’ambito degli appositi programmi di formazione. Diversamente, l’istanza compilata rimarrà nello stato “da inviare” e non potrà essere istruita”.

Così il Ministero dell’Interno in una nota pubblicata venerdì scorso sul Portale Servizi, la piattaforma telematica attraverso la quale gli aspiranti datori di lavoro posso chiedere l’ingresso di lavoratori stranieri.

I lavoratori stranieri che hanno frequentato all’estero programmi di formazione professionale e civico linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono entrare in Italia ed essere assunti in qualunque momento dell’anno, al di fuori delle quote dei decreti flussi. Qui maggiori informazioni su questo nuovo canale legale di ingresso e sui programmi di formazione già approvati.

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