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La kafalah è valida per il ricongiungimento

Per la Corte di Cassazione, l’istituto islamico è equiparabile a un affidamento.  Scarica la sentenza Roma – 21 luglio 2008 – La kafalah, una forma di affidamento regolata per legge in molti Paesi islamici, è un legame tale da giustificare un ricongiungimento familiare.

Lo ha ribadito al Corte di Cassazione, che il 17 luglio, con una sentenza molto simile a un’altra dello scorso aprile , ha dato ragione a una coppia di marocchini.

Questi avevano chiesto di portare il Italia con un ricongiungimento una bambina affidata loro in kafalah. Il consolato italiano di Casablanca non voleva rilasciare il visto, così era iniziata una battaglia legale. Il tribunale di Torino aveva dato ragione al ministero degli Esteri, ma la Corte di Appello aveva ribaltato la sentenza, ordinando il rilascio del visto. Di qui il ricorso in Cassazione della Farnesina.

Secondo la kafalah,  un minore che non può essere custodito e assistito dalla propria famiglia d’origine, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil). Questi si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come un figlio fino alla maggiore età, anche se ciò non comporta che il ragazzo entri a far parte, giuridicamente, della famiglia.

Il ministero sosteneva che il ricongiungimento è un provvedimento di “natura eccezionale”, che in linea con le “politiche di contenimento dell’immigrazione” è circoscritto a rapporti ben precisi: filiazione, adozione, affidamento e tutela. La kafalah, non sarebbe assimilabile a nessuno di questi rapporti, di qui il diniego del visto.

Ma, per i giudici, le cose non stanno così. La suprema corte ha stabilito che "ogni paese di area islamica ha disciplinato in maniera più o meno dettagliata la Kafalah", riconosciuta come "protezione del fanciullo" anche nella Convenzione di New York del 1989 e per questo equiparabile all’affidamento.  

La “protezione del minore”, si legge inoltre nella sentenza, è un valore prevalente “rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell’immigrazione”, e alle strumentalizzazioni paventate dal ministero degli esteri si può già porre rimedio “attraverso i controlli interni al complesso  e articolato procedimento” previsto per il ricongiungimento.

Non si può quindi escludere il ricongiungimento familiare per i minori affidati in Kafalah. Questo, nota infatti la Cassazione, “penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la kafalah è l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici”.

Elvio Pasca

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