Con il Regolamento Screening, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, l’Unione europea introduce accertamenti obbligatori per identificare i migranti e indirizzarli verso le procedure di asilo o rimpatrio. Previste verifiche sanitarie, controlli di sicurezza e garanzie specifiche per le persone vulnerabili.
Roma, 6 novembre 2026 – Cambiano le procedure di identificazione dei migranti alle frontiere dell’Unione europea. Il nuovo Regolamento Screening (UE) 2024/1356, parte integrante del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, introduce un sistema comune di accertamenti preliminari per i cittadini di Paesi terzi che arrivano irregolarmente nell’UE o richiedono protezione internazionale alle frontiere.
Le disposizioni, applicabili dal 12 giugno 2026, mirano a velocizzare l’identificazione delle persone e a stabilire quale percorso amministrativo debba essere seguito: richiesta di asilo, procedura di frontiera, individuazione dello Stato membro competente oppure rimpatrio.
In Italia, il nuovo sistema è stato attuato attraverso il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito nella legge n. 146/2026.
Chi viene sottoposto ai controlli
Gli accertamenti riguardano principalmente tre categorie: i richiedenti asilo che presentano domanda presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito, i migranti sbarcati dopo operazioni di ricerca e soccorso in mare e i cittadini stranieri rintracciati sul territorio nazionale senza essere stati precedentemente sottoposti ai controlli di frontiera.
Le verifiche si svolgono negli hotspot, nei porti di sbarco e nelle aree di transito aeroportuali e terrestri individuate dalle autorità.
La durata massima è di sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e di tre giorni per quelli effettuati sul territorio nazionale.
Durante questo periodo vengono raccolti i dati identificativi e biometrici, effettuati controlli nelle banche dati di sicurezza e valutate le condizioni sanitarie e le eventuali vulnerabilità delle persone.
La nuova procedura e il fermo per accertamenti
Una delle principali novità riguarda il principio della cosiddetta finzione di non ingresso: le persone sottoposte a screening alle frontiere, pur trovandosi fisicamente sul territorio europeo, non sono considerate giuridicamente autorizzate all’ingresso fino alla conclusione della fase preliminare.
La normativa italiana introduce inoltre la possibilità di disporre un fermo per accertamenti fino a 72 ore, in presenza di specifiche condizioni, come il rischio di fuga, esigenze di sicurezza o il reiterato rifiuto di collaborare all’identificazione, quando non siano sufficienti misure meno coercitive. Il provvedimento è sottoposto a controllo giudiziario.
Garanzie per minori e persone vulnerabili
Il Regolamento prevede particolari tutele per minori non accompagnati, donne in gravidanza, persone con disabilità, vittime di tratta e soggetti che hanno subito violenze o torture.
Le autorità devono individuare tempestivamente eventuali condizioni di vulnerabilità e garantire informazioni comprensibili sui diritti, sulle procedure e sulla possibilità di richiedere protezione internazionale.
Per i minori stranieri non accompagnati resta centrale il principio del superiore interesse del minore, con specifiche garanzie di assistenza e rappresentanza.
È inoltre previsto un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.
Un nuovo sistema per la gestione degli arrivi
Il Regolamento Screening rappresenta uno dei principali cambiamenti introdotti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il nuovo quadro normativo rende uniformi a livello europeo procedure in parte già sperimentate in Italia attraverso il sistema degli hotspot.
L’obiettivo dichiarato delle istituzioni europee è rendere più rapida ed efficiente la gestione degli arrivi, distinguendo fin dalle prime fasi le persone che necessitano di protezione internazionale da quelle da indirizzare verso altre procedure.
Resta centrale la questione dell’effettiva applicazione delle garanzie previste dalla normativa, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle persone vulnerabili, le limitazioni della libertà personale e l’accesso al diritto d’asilo.

